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Sentenza Corte di Cassazione 9/11/2009 n. 23686 Alienante-Acquirente
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Testo
<blockquote data-quote="Manuela Fragale" data-source="post: 5517" data-attributes="member: 2909"><p>Corte di cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 9/11/2009 n. 23686 </p><p></p><p>In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manuela Fragale, post: 5517, member: 2909"] Corte di cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 9/11/2009 n. 23686 In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo. [/QUOTE]
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