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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 8935" data-attributes="member: 4594"><p>A parere dello scrivente il problema sono le prove: documentali se avesse conservato fatture di spesa (ma dubito che abbia le pezze giustificative di tutte le spese sostenute). </p><p>In alternativa necessitano prove testimoniali; </p><p>L'obbiettivo cui ambire è ottenere una condanna al pagamento da parte del suo ex coniuge di una somma corrispondente alla metà del valore indicato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale tra il prezzo corrente dell'immobile ed il valore che l'unità aveva al momento in cui iniziaste ad abitarla ( prima della morte padre di suoi marito se ho capito bene) . La differenza per deduzione rappresenta il prezzo dei materiali e della manodopera impiegata per ristrutturare , durante il regime di comunione legale, il fabbricato in oggetto. Lei infatti a mio parere deve considerarsi creditrice, in applicazione analogica dell'art. 935 c.c., di una somma corrispondente al suddetto valore dei materiali ed al prezzo della manodopera, come esattamente quantificata e stimata dal consulente tecnico di ufficio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 8935, member: 4594"] A parere dello scrivente il problema sono le prove: documentali se avesse conservato fatture di spesa (ma dubito che abbia le pezze giustificative di tutte le spese sostenute). In alternativa necessitano prove testimoniali; L'obbiettivo cui ambire è ottenere una condanna al pagamento da parte del suo ex coniuge di una somma corrispondente alla metà del valore indicato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale tra il prezzo corrente dell'immobile ed il valore che l'unità aveva al momento in cui iniziaste ad abitarla ( prima della morte padre di suoi marito se ho capito bene) . La differenza per deduzione rappresenta il prezzo dei materiali e della manodopera impiegata per ristrutturare , durante il regime di comunione legale, il fabbricato in oggetto. Lei infatti a mio parere deve considerarsi creditrice, in applicazione analogica dell'art. 935 c.c., di una somma corrispondente al suddetto valore dei materiali ed al prezzo della manodopera, come esattamente quantificata e stimata dal consulente tecnico di ufficio. [/QUOTE]
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