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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Servitù di passaggio che impedisce l'edificabilità di un terreno
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 20424" data-attributes="member: 7232"><p>Dal Codice Civile :</p><p>Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù </p><p></p><p>Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. </p><p></p><p>Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. </p><p></p><p>Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso </p><p></p><p>Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. </p><p></p><p>Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo (1350, 2643). </p><p></p><p>Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. </p><p></p><p>L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. </p><p></p><p>Art. 1069 Opere sul fondo servente </p><p></p><p>Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. </p><p></p><p>Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030). </p><p></p><p>Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi. </p><p></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 20424, member: 7232"] Dal Codice Civile : Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo (1350, 2643). Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. Art. 1069 Opere sul fondo servente Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030). Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi. :daccordo: [/QUOTE]
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