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Servitù di passaggio: fondo da molto tempo non più intercluso
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Testo
<blockquote data-quote="lexsdlex" data-source="post: 110149" data-attributes="member: 40018"><p>Ho chiamato mio cognato per farmi dare altri dettagli, ma la sostanza non è cambiata.</p><p>Riepilogo generale.</p><p></p><p><strong>I fatti</strong></p><p>Fin dal 1965 B era intercluso e passava per A, che lo faceva passare per i rapporti di vicinato, sapendo che B non aveva alternative.</p><p>Non ci sono servitù "formalizzate" tra A e B.</p><p>Dal 1990 B ha iniziato ad utilizzare un passaggio su C (che nel 1965 non c'era), più comodo , ma qualche volta usa anche A.</p><p>Quale titolo permette a B di passare su C non è noto: si sa solo che C apparteneva a parenti di B.</p><p>Al momento C potrebbe essere proprietà di B oppure dei parenti di B.</p><p></p><p></p><p>Sicuramente quello su C: è carrabile, mentre quello su A è pedonale. Però a B potrebbe convenire agire per mantenere entrambi gli accessi: imporre una servitù su A e continuare ad utilizzare C per "atto di tolleranza" dei parenti.</p><p></p><p><strong>Le osservazioni</strong></p><p>B, se intercluso, potrebbe chiedere di costituire una servitù coattiva su A, che sarebbe concessa ma che potrebbe essere rimossa nel momento in cui B acquisisse C.</p><p>Se invece B chiede di acquisire la servitù per usucapione ultraventennale, anche questa potrebbe essere concessa e la storia finirebbe li.</p><p></p><p>Per opporsi a questa seconda possibilità, A potrebbe:</p><p>1) spingere lui per far costituire una servitù coattiva di B su A.</p><p>2) cercare di dimostrare che il passaggio avveniva per "atto di tolleranza" tra vicini;</p><p></p><p>Per la (1) mi è stato suggerito l'art. 1068, comma 4:</p><p><em><span style="color: #FF0000">L'autorità giudiziaria </span>può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o <span style="color: #FF0000">di un terzo che vi acconsenta</span>, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.</em></p><p></p><p>Ma perchè un terzo (C), per di più parente di B, dovrebbe acconsentire ad accollarsi una servitù ?</p><p></p><p>Per la (2), come riportavo in un precedente post, non mi sembra ci siano molte possibilità. Alcuni elementi che caratterizzano gli atti di tolleranza ci sono (il peso non eccessivo della servitù, il suo uso non frequente, i rapporti di vicinato). Però c'e' il problema della durata molto lunga dell'attività (anche se non capisco: per parlare di usucapione ci vogliono 20 anni, quindi i tempi sono almeno così lunghi, altrimenti non si potrebbe usucapire).</p><p>Insomma, un vicolo chiuso.</p><p></p><p>Se avete qualche idea, vi prego di segnalarmela, altrimenti dico a mio cognato di mettersi l'animo in pace.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="lexsdlex, post: 110149, member: 40018"] Ho chiamato mio cognato per farmi dare altri dettagli, ma la sostanza non è cambiata. Riepilogo generale. [B]I fatti[/B] Fin dal 1965 B era intercluso e passava per A, che lo faceva passare per i rapporti di vicinato, sapendo che B non aveva alternative. Non ci sono servitù "formalizzate" tra A e B. Dal 1990 B ha iniziato ad utilizzare un passaggio su C (che nel 1965 non c'era), più comodo , ma qualche volta usa anche A. Quale titolo permette a B di passare su C non è noto: si sa solo che C apparteneva a parenti di B. Al momento C potrebbe essere proprietà di B oppure dei parenti di B. Sicuramente quello su C: è carrabile, mentre quello su A è pedonale. Però a B potrebbe convenire agire per mantenere entrambi gli accessi: imporre una servitù su A e continuare ad utilizzare C per "atto di tolleranza" dei parenti. [B]Le osservazioni[/B] B, se intercluso, potrebbe chiedere di costituire una servitù coattiva su A, che sarebbe concessa ma che potrebbe essere rimossa nel momento in cui B acquisisse C. Se invece B chiede di acquisire la servitù per usucapione ultraventennale, anche questa potrebbe essere concessa e la storia finirebbe li. Per opporsi a questa seconda possibilità, A potrebbe: 1) spingere lui per far costituire una servitù coattiva di B su A. 2) cercare di dimostrare che il passaggio avveniva per "atto di tolleranza" tra vicini; Per la (1) mi è stato suggerito l'art. 1068, comma 4: [I][COLOR="#FF0000"]L'autorità giudiziaria [/COLOR]può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o [COLOR="#FF0000"]di un terzo che vi acconsenta[/COLOR], purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.[/I] Ma perchè un terzo (C), per di più parente di B, dovrebbe acconsentire ad accollarsi una servitù ? Per la (2), come riportavo in un precedente post, non mi sembra ci siano molte possibilità. Alcuni elementi che caratterizzano gli atti di tolleranza ci sono (il peso non eccessivo della servitù, il suo uso non frequente, i rapporti di vicinato). Però c'e' il problema della durata molto lunga dell'attività (anche se non capisco: per parlare di usucapione ci vogliono 20 anni, quindi i tempi sono almeno così lunghi, altrimenti non si potrebbe usucapire). Insomma, un vicolo chiuso. Se avete qualche idea, vi prego di segnalarmela, altrimenti dico a mio cognato di mettersi l'animo in pace. [/QUOTE]
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