Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Servitù di passaggio: il fondo dominante può asfaltare il passaggio a sue spese ?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 109726"><p><em>A mente dell'art. 1051 cc, il proprietario di un fondo ha il diritto a veder costituita una servitù di passaggio in favore del proprio fondo ove l'accesso alla pubblica via del fondo medesimo risulti intercluso dai fondi circostanti. La servitù di passaggio dovrà costituirsi in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito il passaggio medesimo.</em></p><p></p><p>La servitù di passaggio può consentirsi coattivamente anche laddove il fondo abbia un accesso alla pubblica via inadeguato alle esigenze del fondo. Ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 cc, il proprietario del fondo intercluso, ove non addivenga, per via consensuale, alla costituzione della servitù di passaggio, potrà adire l'autorità giudiziaria per sentirla costituire in via coattiva.</p><p>In tutti i casi, è dovuta al proprietario del fondo servente un'indennità proporzionata al danno causato dal passaggio.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 109726"] [I]A mente dell'art. 1051 cc, il proprietario di un fondo ha il diritto a veder costituita una servitù di passaggio in favore del proprio fondo ove l'accesso alla pubblica via del fondo medesimo risulti intercluso dai fondi circostanti. La servitù di passaggio dovrà costituirsi in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito il passaggio medesimo.[/I] La servitù di passaggio può consentirsi coattivamente anche laddove il fondo abbia un accesso alla pubblica via inadeguato alle esigenze del fondo. Ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 cc, il proprietario del fondo intercluso, ove non addivenga, per via consensuale, alla costituzione della servitù di passaggio, potrà adire l'autorità giudiziaria per sentirla costituire in via coattiva. In tutti i casi, è dovuta al proprietario del fondo servente un'indennità proporzionata al danno causato dal passaggio. saluti jerry48 [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Servitù di passaggio: il fondo dominante può asfaltare il passaggio a sue spese ?
Alto