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Servitù di passaggio ristretta negli anni
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Testo
<blockquote data-quote="avorio" data-source="post: 325007" data-attributes="member: 54878"><p>La strada di 3 metri del demanio e i 3 metri di servitù generica sono riportati sull'atto notarile.</p><p>L'occupazione dei fondi serventi è avvenuta molto tempo fa, ho una foto aerea del 1975 dove i confini dei muri con le relative riduzioni sono già presenti.</p><p>Il fondo D è un incolto non edificabile, tutti gli altri sono edificabili.</p><p>Già dal 1975 la strada di 3 metri di servitù non esiste, ne vi sono segni di passaggio alcuno, ma ammettendo che sia passato sulla servitù e non sul demanio può essere passato solo a piedi e non come il proprietario del fondo D asserisce con il trattore.</p><p>Sull'atto è riportata un servitù generica, <em>“se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” (</em>Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/03/2010 n° 5434). </p><p>I merito agli ostacoli (muri) presenti da oltre il 1975 non credo siano più rimovibili.</p><p>Relativamente alla larghezza la legge recita "Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo", quindi una restrizione della servitù tale da mantenere il passaggio pedonale non diminuisce l'esercizio della servitù ne lo rende più incomodo (Cassazione civile , sez. II, 03 novembre 1998, n. 10990: “non comporta diminuzione dell’esercizio della servitù l’esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell’esercizio delle servitù”.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="avorio, post: 325007, member: 54878"] La strada di 3 metri del demanio e i 3 metri di servitù generica sono riportati sull'atto notarile. L'occupazione dei fondi serventi è avvenuta molto tempo fa, ho una foto aerea del 1975 dove i confini dei muri con le relative riduzioni sono già presenti. Il fondo D è un incolto non edificabile, tutti gli altri sono edificabili. Già dal 1975 la strada di 3 metri di servitù non esiste, ne vi sono segni di passaggio alcuno, ma ammettendo che sia passato sulla servitù e non sul demanio può essere passato solo a piedi e non come il proprietario del fondo D asserisce con il trattore. Sull'atto è riportata un servitù generica, [I]“se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” ([/I]Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/03/2010 n° 5434). I merito agli ostacoli (muri) presenti da oltre il 1975 non credo siano più rimovibili. Relativamente alla larghezza la legge recita "Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo", quindi una restrizione della servitù tale da mantenere il passaggio pedonale non diminuisce l'esercizio della servitù ne lo rende più incomodo (Cassazione civile , sez. II, 03 novembre 1998, n. 10990: “non comporta diminuzione dell’esercizio della servitù l’esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell’esercizio delle servitù”.). [/QUOTE]
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