Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Difesa del Cittadino e del Consumatore
Servitù di passaggio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 143424" data-attributes="member: 29362"><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">In tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">Nel concetto di realizzazione di opere è da tempo concordemente inclusa la manutenzione (si vedano le sentenza della Corte di Cassazione n. 72 del 1976, n. 2255 del 1978, n. 949 del 1982).</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">Considerato che né la normativa né la citata giurisprudenza puntualizzano in che misura debba essere ripartita la spesa, i criteri per l’individuazione dei “rispettivi vantaggi” sono i più vari.</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">Per completezza si segnala che alcuni Giudici di merito (tra tutti: Tribunale di Roma, sentenza n. 20638 del 2003) hanno preso in considerazione di volta in volta: intensità di utilizzo, lunghezza del percorso, metodo di utilizzo (pedonale o carrabile).</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">La quantificazione della ripartizione delle spese richiederebbe, quindi, un’analisi più approfondita delle situazioni di fatto.</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">Oltretutto bisognerebbe considerare anche l’incremento di valore che il fondo servente trae dalle opere.</span></span></span></em></p><p><em><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #666666">In linea teorica, nell’ipotesi di utilizzo equamente distribuito della strada, suggerirei la seguente ripartizione delle spese: 3/5 a carico del proprietario del fondo servente e di 2/5 a carico del proprietario del fondo dominante. </span></span></span></em></p><p><a href="http://www.avvocatomatteobertocchi.it/domande/domande/spese-manutenzione-servitu/" target="_blank">http://www.avvocatomatteobertocchi.it/domande/domande/spese-manutenzione-servitu/</a></p><p> </p><p>Per quanto riguarda il passaggio di persone non residenti, a mio parere è necessario vedere gli accordi contrattuali della servitù di passaggio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 143424, member: 29362"] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]In tema di servitù di passaggio, l’art. 1069 del Codice civile prevede che, nel caso di realizzazione di opere sul fondo servente (il terreno gravato dal diritto di passaggio), dalle quali tragga vantaggio anche il proprietario del fondo dominante (il fondo a favore del quale la servitù è costituita), entrambe le parti debbano concorrere alle spese in proporzione al “rispettivo vantaggio”.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]Nel concetto di realizzazione di opere è da tempo concordemente inclusa la manutenzione (si vedano le sentenza della Corte di Cassazione n. 72 del 1976, n. 2255 del 1978, n. 949 del 1982).[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]Considerato che né la normativa né la citata giurisprudenza puntualizzano in che misura debba essere ripartita la spesa, i criteri per l’individuazione dei “rispettivi vantaggi” sono i più vari.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]Per completezza si segnala che alcuni Giudici di merito (tra tutti: Tribunale di Roma, sentenza n. 20638 del 2003) hanno preso in considerazione di volta in volta: intensità di utilizzo, lunghezza del percorso, metodo di utilizzo (pedonale o carrabile).[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]La quantificazione della ripartizione delle spese richiederebbe, quindi, un’analisi più approfondita delle situazioni di fatto.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]Oltretutto bisognerebbe considerare anche l’incremento di valore che il fondo servente trae dalle opere.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [I][SIZE=14px][FONT=arial][COLOR=#666666]In linea teorica, nell’ipotesi di utilizzo equamente distribuito della strada, suggerirei la seguente ripartizione delle spese: 3/5 a carico del proprietario del fondo servente e di 2/5 a carico del proprietario del fondo dominante. [/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] [url]http://www.avvocatomatteobertocchi.it/domande/domande/spese-manutenzione-servitu/[/url] Per quanto riguarda il passaggio di persone non residenti, a mio parere è necessario vedere gli accordi contrattuali della servitù di passaggio [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Difesa del Cittadino e del Consumatore
Servitù di passaggio
Alto