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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 174982" data-attributes="member: 29362"><p>Se la servitù non pone limiti, certo che puoi far transitare ciò che vuoi, ma far pagare i danni a chi ti trasporta il gas, la legna ecc ecc proprio non è giusto e il fornitore potrà rifiutarsi perchè lo ha fatto per tuo conto, oppure agire come ho scritto nel messaggio precedente.</p><p>Inoltre è necessario sapere per quale motivo è nata la servitù di passaggio, poniamo il caso che la servitù sia per un mezzo privato per transitare fino al garage e viceversa o fin sotto casa (solo quello si potrà fare), oppure per mezzi agricoli, oppure solo pedonale o per altri motivi, in pratica non puoi usare la servitù di più di quanto stabilito.</p><p></p><p><em>.... Una prima conseguenza applicativa del criterio del civiliter uti si manifesta riguardo ai cc.dd.adminicula servitutis, regolati dall’art. 1064, c. 1° secondo cui «Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne». In base a questa disposizione, la servitù di attingere acqua comprenderà, ad esempio, il diritto di passaggio sul fondo dove la fonte si trova; la servitù di parcheggio si «estenderà» certamente al diritto di passare sul fondo asservito per l’accesso e l’uscita dall’autorimessa, e così via.</em></p><p><em>I casi possono essere i più vari, e non occorre indugiarvi. <strong>È importante invece stabilire</strong>, in omaggio al principio dell’uso civile (ossia rispettoso dell’esigenze altrui) <strong>che questi «accessori» della servitù comprendono tutto ciò che è necessario, ma nulla di più</strong>. Altrimenti il criterio del minimo mezzo sarebbe ingiustamente sbilanciato a favore del titolare, e si produrrebbe un maggiore, anziché un minor aggravio, a carico del fondo servente. </em></p><p><em><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=7090" target="_blank">http://www.altalex.com/index.php?idnot=7090</a></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 174982, member: 29362"] Se la servitù non pone limiti, certo che puoi far transitare ciò che vuoi, ma far pagare i danni a chi ti trasporta il gas, la legna ecc ecc proprio non è giusto e il fornitore potrà rifiutarsi perchè lo ha fatto per tuo conto, oppure agire come ho scritto nel messaggio precedente. Inoltre è necessario sapere per quale motivo è nata la servitù di passaggio, poniamo il caso che la servitù sia per un mezzo privato per transitare fino al garage e viceversa o fin sotto casa (solo quello si potrà fare), oppure per mezzi agricoli, oppure solo pedonale o per altri motivi, in pratica non puoi usare la servitù di più di quanto stabilito. [I].... Una prima conseguenza applicativa del criterio del civiliter uti si manifesta riguardo ai cc.dd.adminicula servitutis, regolati dall’art. 1064, c. 1° secondo cui «Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne». In base a questa disposizione, la servitù di attingere acqua comprenderà, ad esempio, il diritto di passaggio sul fondo dove la fonte si trova; la servitù di parcheggio si «estenderà» certamente al diritto di passare sul fondo asservito per l’accesso e l’uscita dall’autorimessa, e così via. I casi possono essere i più vari, e non occorre indugiarvi. [B]È importante invece stabilire[/B], in omaggio al principio dell’uso civile (ossia rispettoso dell’esigenze altrui) [B]che questi «accessori» della servitù comprendono tutto ciò che è necessario, ma nulla di più[/B]. Altrimenti il criterio del minimo mezzo sarebbe ingiustamente sbilanciato a favore del titolare, e si produrrebbe un maggiore, anziché un minor aggravio, a carico del fondo servente. [url]http://www.altalex.com/index.php?idnot=7090[/url][/I] [/QUOTE]
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