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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 281555"><p>Dalla descrizione sommaria fatta, ritengo non sussista alcuna servitù a carico della scrivente per mancanza del consenso (nel titolo della scrivente nulla si riporta); nemmeno trattasi di servitù non apparente ex art.1061 cc:</p><p><em><span style="color: #0000ff">"Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio"</span></em></p><p>Infatti la Cassazione ha ribadito come siano richiesti <em>"<span style="color: #0000ff">il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita <strong>nè acquistata per destinazione del padre di famiglia</strong>) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di <strong>opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù</strong>, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata."</span></em></p><p>Dalla descrizione fatta, non pare che nell'immobile della scrivente vi siano opere tali da far dedurre inequivocabilmente la sussistenza di servitù passiva a suo carico; quindi, nessuna costituzione per destinazione del padre di famiglia (cooperativa prima dell'assegnazione) ma solo costituzione volontaria (deve esser dato assenso in sede di rogito da parte di chi è gravato)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 281555"] Dalla descrizione sommaria fatta, ritengo non sussista alcuna servitù a carico della scrivente per mancanza del consenso (nel titolo della scrivente nulla si riporta); nemmeno trattasi di servitù non apparente ex art.1061 cc: [I][COLOR=#0000ff]"Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio"[/COLOR][/I] Infatti la Cassazione ha ribadito come siano richiesti [I]"[COLOR=#0000ff]il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita [B]nè acquistata per destinazione del padre di famiglia[/B]) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di [B]opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù[/B], dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata."[/COLOR][/I] Dalla descrizione fatta, non pare che nell'immobile della scrivente vi siano opere tali da far dedurre inequivocabilmente la sussistenza di servitù passiva a suo carico; quindi, nessuna costituzione per destinazione del padre di famiglia (cooperativa prima dell'assegnazione) ma solo costituzione volontaria (deve esser dato assenso in sede di rogito da parte di chi è gravato) [/QUOTE]
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