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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 14577" data-attributes="member: 4594"><p>A norma dell’articolo 1, comma 4, legge 431/98 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge richiamata, «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta». E, dunque, gli attuali occupanti dei locali potreste essere considerati come un "occupanti senza titolo". (in questo senso, Tribunale di Arezzo, 8 novembre 2005 secondo cui «in tema di locazioni a uso abitativo il contratto stipulato in forma orale deve ritenersi irrimediabilmente nullo con la conseguenza che pur dovendosi riconoscere ai proprietari dell’immobile un’indennità per l’occupazione dei locali, deve escludersi che la stessa possa essere commisurata al canone pattuito con il contratto verbale, dal momento che in tal modo si finirebbe per attribuire efficacia a un contratto espressamente qualificato come nullo».</p><p></p><p>In questo contesto, è necessario procedere alla stipula di un contratto di locazione scritto . Il contratto dovrà essere registrato all’ufficio del registro, nel termine di trenta giorni dalla stipulazione, a norma dell’articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131.</p><p></p><p>Consiglio : rivolgersi all UPPI (unione piccoli proprietari ) sede della vs. città.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 14577, member: 4594"] A norma dell’articolo 1, comma 4, legge 431/98 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge richiamata, «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta». E, dunque, gli attuali occupanti dei locali potreste essere considerati come un "occupanti senza titolo". (in questo senso, Tribunale di Arezzo, 8 novembre 2005 secondo cui «in tema di locazioni a uso abitativo il contratto stipulato in forma orale deve ritenersi irrimediabilmente nullo con la conseguenza che pur dovendosi riconoscere ai proprietari dell’immobile un’indennità per l’occupazione dei locali, deve escludersi che la stessa possa essere commisurata al canone pattuito con il contratto verbale, dal momento che in tal modo si finirebbe per attribuire efficacia a un contratto espressamente qualificato come nullo». In questo contesto, è necessario procedere alla stipula di un contratto di locazione scritto . Il contratto dovrà essere registrato all’ufficio del registro, nel termine di trenta giorni dalla stipulazione, a norma dell’articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131. Consiglio : rivolgersi all UPPI (unione piccoli proprietari ) sede della vs. città. [/QUOTE]
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