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Locazione, Affitto e Sfratto
Sfratto di un inquilino senza contratto
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Testo
<blockquote data-quote="Giancarlo Tesei" data-source="post: 104893" data-attributes="member: 35154"><p>Mah, io andrei dall'avvocato, le denunce non assistite da un parere legale, a meno che non siano per il solito furto di biciclette, rischiano di diventare un boomerang per chi le fa.</p><p>Scherzando sul termine, con "contratto base" mi riferivo alla norma che dispone che ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:</p><p>a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;</p><p>b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;</p><p>c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale (ovvero molto poco, a danno del locatore, giustamente), oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.</p><p>Scusa l'omissione</p><p>Giancarlo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giancarlo Tesei, post: 104893, member: 35154"] Mah, io andrei dall'avvocato, le denunce non assistite da un parere legale, a meno che non siano per il solito furto di biciclette, rischiano di diventare un boomerang per chi le fa. Scherzando sul termine, con "contratto base" mi riferivo alla norma che dispone che ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale (ovvero molto poco, a danno del locatore, giustamente), oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. Scusa l'omissione Giancarlo [/QUOTE]
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