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Locazione, Affitto e Sfratto
Sfratto per morosità
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 127437"><p>Il proprietario può richiedere il pagamento tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino e se nonostante questa richiesta l’inquilino non paga, può rivolgersi direttamente al Giudice per far dichiarare la fine del contratto, il cd. Sfratto per morosità.</p><p>La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in giudizio solo per tre volte nel corso di un quadriennio, altrimenti il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto ( art. 55, L. 392/78 - legge sulla locazione di immobili urbani).</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 127437"] Il proprietario può richiedere il pagamento tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino e se nonostante questa richiesta l’inquilino non paga, può rivolgersi direttamente al Giudice per far dichiarare la fine del contratto, il cd. Sfratto per morosità. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in giudizio solo per tre volte nel corso di un quadriennio, altrimenti il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto ( art. 55, L. 392/78 - legge sulla locazione di immobili urbani). saluti jerry48 [/QUOTE]
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