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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 227447" data-attributes="member: 15253"><p>Non è il codice civile che prevede il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore in caso di vendita. Ma, per le locazioni di immobili a uso abitativo, è l'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998.</p><p>Ed è previsto solo se il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Ma <u>solo alla prima scadenza</u> dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della stessa legge e <u>alla prima scadenza</u> dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, cioè quando il locatore, ricorrendo le condizioni di cui sopra, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto.</p><p>Se il proprietario intende vendere a terzi <u>dopo</u> la prima scadenza contrattuale, al conduttore non spetta il diritto di prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 227447, member: 15253"] Non è il codice civile che prevede il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore in caso di vendita. Ma, per le locazioni di immobili a uso abitativo, è l'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998. Ed è previsto solo se il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Ma [U]solo alla prima scadenza[/U] dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della stessa legge e [U]alla prima scadenza[/U] dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, cioè quando il locatore, ricorrendo le condizioni di cui sopra, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto. Se il proprietario intende vendere a terzi [U]dopo[/U] la prima scadenza contrattuale, al conduttore non spetta il diritto di prelazione. [/QUOTE]
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