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Sfratto per vendita immobile
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 416026" data-attributes="member: 42040"><p>Se si decide di inviare al conduttore il diniego del rinnovo al termine del primo quadriennio, forse rimane da chiarire la questione dei due eredi che sono proprietari anche di altri immobili.</p><p></p><p>Copio e incollo l'art. 3, c. 1 che vi può interessare:</p><p></p><p><em>g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</em></p><p></p><p>Se invece si procede con lo sfratto per morosità, questi particolari non rilevano.</p><p>Il conduttore potrebbe sanare la morosità in udienza e proseguire nella locazione. Ma probabilmente avete la ragionevole tranquillità che ciò non accadrà e lo sfratto verrà convalidato dal giudice.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 416026, member: 42040"] Se si decide di inviare al conduttore il diniego del rinnovo al termine del primo quadriennio, forse rimane da chiarire la questione dei due eredi che sono proprietari anche di altri immobili. Copio e incollo l'art. 3, c. 1 che vi può interessare: [I]g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.[/I] Se invece si procede con lo sfratto per morosità, questi particolari non rilevano. Il conduttore potrebbe sanare la morosità in udienza e proseguire nella locazione. Ma probabilmente avete la ragionevole tranquillità che ciò non accadrà e lo sfratto verrà convalidato dal giudice. [/QUOTE]
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