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<blockquote data-quote="clemente" data-source="post: 229337" data-attributes="member: 9058"><p>Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo. n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI).</p><p>La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.</p><p></p><p>I comuni poi (almeno da queste parti) stabiliscono un valore a mq per ciascun tipo di area edificabile in base alla media dei prezzi di vendita negli anni precedenti, e se non ci si attiene oppure il valore stabilito in perizia è più basso, non appena registrato l'atto di vendita fanno i conteggi in base ai loro parametri e richiedono differenze, interessi e sanzioni. Se poi il contribuente si reca all'ufficio tributi a reclamare ... la riposta è: paghi immediatamente con sanzioni ridotte oppure faccia ricorso ... Peccato che un ricorso in commissione tributaria ha un costo elevato anche perché deve essere presentato da un tributarista esperto nel ramo e quindi il povero contribuente finisce per pagare quanto richiesto. ....</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="clemente, post: 229337, member: 9058"] Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo. n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI). La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. I comuni poi (almeno da queste parti) stabiliscono un valore a mq per ciascun tipo di area edificabile in base alla media dei prezzi di vendita negli anni precedenti, e se non ci si attiene oppure il valore stabilito in perizia è più basso, non appena registrato l'atto di vendita fanno i conteggi in base ai loro parametri e richiedono differenze, interessi e sanzioni. Se poi il contribuente si reca all'ufficio tributi a reclamare ... la riposta è: paghi immediatamente con sanzioni ridotte oppure faccia ricorso ... Peccato che un ricorso in commissione tributaria ha un costo elevato anche perché deve essere presentato da un tributarista esperto nel ramo e quindi il povero contribuente finisce per pagare quanto richiesto. .... [/QUOTE]
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