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Si paga Plusvalenza sull' usufrutto?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 20791" data-attributes="member: 4594"><p>Per tentare una prima valutazione occorre analizzare alla lettera quanto scritto nell'art. 67 :</p><p>Capo VII - Redditi diversi</p><p>Articolo 67</p><p>(Redditi diversi). Sono redditi diversi (n.d.r. e pertanto tassati) .....:</p><p>a) ..omissis..</p><p>b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso <strong>di beni immobili</strong></p><p><strong>acquistati o costruiti </strong>da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione</p><p>e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la</p><p>costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,</p><p>nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni</p><p>suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della</p><p>cessione;</p><p></p><p>Pertanto essendo l'usufrutto NON ACQUISTATO ( seguendo la stessa ratio dei beni ereditati) non dovrebbe essere soggetto a tassazione.</p><p>Evidentemente per dare una risposta certa dovrà rivolgersi ad un collega che cerchi conforto nelle risoluzioni ministeriali e nella giurisprudenza tributaria, cosa che implicherà quanto meno un giorno di studio</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 14 minuti </em>:</p><p></p><p>Le rassicurazioni al 100% nel diritto tributario non possono esistere. Occorre valutare legge e giurisprudenza o poi decidere ( commercialista e contribuente ) la strada da intraprendere </p><p></p><p>Sul concetto di abitazione principale per esempio:</p><p>la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 13 del 15 maggio 2004, ha affermato che "abitazione Principale " rispecchia una situazione di fatto che non necessariamente coincide con quella formalizzata in atti della pubblica amministrazione quali, appunto, i registri anagrafici della popolazione residente. </p><p>La residenza anagrafica costituirebbe “una mera presunzione iuris tantum di abituale dimora, che ammette quindi la prova contraria”. Per il giudice tributario, il contribuente, in vari modi, potrebbe superare questa presunzione dell’abitazione collegata alla residenza. In particolare, esibendo le ricevute di pagamento dell’energia elettrica, del gas, del canone acqua, delle spese condominiali e della tassa rifiuti. Elementi che sono in grado di provare una continuità e stabilità di dimora e che potrebbero superare la presunzione semplice della residenza anagrafica.</p><p></p><p>Supportare la propria azione esclusivamente sulle tesi come quella sopraccennata è a mio avviso troppo rischioso</p><p>Invece se dallo studio giurisprudenziale trasparisse una netta prevalenza per la NON tassazione e questa fosse rafforzata da una giurisprudenza altrettanto maggioritaria sul concetto di "abitazione principale" come indicato dalla CTR del Lazio, solo allora si potrebbe decidere di non pagare nulla</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 20791, member: 4594"] Per tentare una prima valutazione occorre analizzare alla lettera quanto scritto nell'art. 67 : Capo VII - Redditi diversi Articolo 67 (Redditi diversi). Sono redditi diversi (n.d.r. e pertanto tassati) .....: a) ..omissis.. b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso [B]di beni immobili[/B] [B]acquistati o costruiti [/B]da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; Pertanto essendo l'usufrutto NON ACQUISTATO ( seguendo la stessa ratio dei beni ereditati) non dovrebbe essere soggetto a tassazione. Evidentemente per dare una risposta certa dovrà rivolgersi ad un collega che cerchi conforto nelle risoluzioni ministeriali e nella giurisprudenza tributaria, cosa che implicherà quanto meno un giorno di studio [i]Aggiunto dopo 14 minuti [/i]: Le rassicurazioni al 100% nel diritto tributario non possono esistere. Occorre valutare legge e giurisprudenza o poi decidere ( commercialista e contribuente ) la strada da intraprendere Sul concetto di abitazione principale per esempio: la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 13 del 15 maggio 2004, ha affermato che "abitazione Principale " rispecchia una situazione di fatto che non necessariamente coincide con quella formalizzata in atti della pubblica amministrazione quali, appunto, i registri anagrafici della popolazione residente. La residenza anagrafica costituirebbe “una mera presunzione iuris tantum di abituale dimora, che ammette quindi la prova contraria”. Per il giudice tributario, il contribuente, in vari modi, potrebbe superare questa presunzione dell’abitazione collegata alla residenza. In particolare, esibendo le ricevute di pagamento dell’energia elettrica, del gas, del canone acqua, delle spese condominiali e della tassa rifiuti. Elementi che sono in grado di provare una continuità e stabilità di dimora e che potrebbero superare la presunzione semplice della residenza anagrafica. Supportare la propria azione esclusivamente sulle tesi come quella sopraccennata è a mio avviso troppo rischioso Invece se dallo studio giurisprudenziale trasparisse una netta prevalenza per la NON tassazione e questa fosse rafforzata da una giurisprudenza altrettanto maggioritaria sul concetto di "abitazione principale" come indicato dalla CTR del Lazio, solo allora si potrebbe decidere di non pagare nulla [/QUOTE]
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