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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10352" data-attributes="member: 4594"><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">In Base a quanto stabilito dalla legge 9 dic.998 n.431 ( solo per immobili abitativi) è data la possibilità di non dichiarare i canoni non riscossi.. L’art.26 TUID 917.86 precisa che tale esonero decorre dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità . I canoni non percepiti nel 2009 possono essere non dichiarati se tale convalida avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi prossima . Và comunque dichiarata la rendita catastale per detto periodo.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">Se invece il procedimento di convalida viene emesso dopo la scadenza della dichiarazione dei redditi 2010 (per l’anno 2009) si dichiara il canone come percepito e nella dichiarazione dei redditi</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">2011 ( per 2010) si dovrà vantare un credito di imposta pari a quanto versato indebitamente</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Valuti con il suo fiscalista quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 24444/05 che nella sostanza afferma che la risoluzione del contratto di locazione non esclude che il canone maturato finisca nell'imponibile IRPEF, a <u>meno che non vi sia la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione efficacia retroattiva. </u>Quest'ultima, però, resta sempre contestabile dal Fisco.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10352, member: 4594"] [FONT=Times New Roman][SIZE=3]In Base a quanto stabilito dalla legge 9 dic.998 n.431 ( solo per immobili abitativi) è data la possibilità di non dichiarare i canoni non riscossi.. L’art.26 TUID 917.86 precisa che tale esonero decorre dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità . I canoni non percepiti nel 2009 possono essere non dichiarati se tale convalida avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi prossima . Và comunque dichiarata la rendita catastale per detto periodo.[/SIZE][/FONT] [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Se invece il procedimento di convalida viene emesso dopo la scadenza della dichiarazione dei redditi 2010 (per l’anno 2009) si dichiara il canone come percepito e nella dichiarazione dei redditi[/SIZE][/FONT] [FONT=Times New Roman][SIZE=3]2011 ( per 2010) si dovrà vantare un credito di imposta pari a quanto versato indebitamente[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][FONT=Times New Roman]Valuti con il suo fiscalista quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 24444/05 che nella sostanza afferma che la risoluzione del contratto di locazione non esclude che il canone maturato finisca nell'imponibile IRPEF, a [U]meno che non vi sia la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione efficacia retroattiva. [/U]Quest'ultima, però, resta sempre contestabile dal Fisco.[/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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