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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 176367" data-attributes="member: 15764"><p>@[USER=15253]Nemesis[/USER] leggi qua cosa scrive in internet il comune di roma per quanto riguarda la residenza:</p><p><strong>Nota bene</strong></p><p><u>Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso.</u> In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.</p><p>Il consenso potrà essere fornito:</p><p>a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;</p><p>b) compilando l’apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità di chi ha prestato il consenso.</p><p>I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che chiedono l’iscrizione anagrafica dovranno esibire il passaporto o altro documento equipollente, specificando in quale Comune italiano sono iscritti A.I.R.E.</p><p>Gli appartenenti a comunità laiche o religiose dovranno presentare la dichiarazione del capo della convivenza nella quale si confermi la nuova residenza del richiedente nella collettività.</p><p><strong>Verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica</strong></p><p>Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale di Roma Capitale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.</p><p><u>Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.</u></p><p>In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza.</p><p>In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente.</p><p>Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 176367, member: 15764"] @[USER=15253]Nemesis[/USER] leggi qua cosa scrive in internet il comune di roma per quanto riguarda la residenza: [B]Nota bene[/B] [U]Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso.[/U] In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile. Il consenso potrà essere fornito: a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio; b) compilando l’apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità di chi ha prestato il consenso. I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che chiedono l’iscrizione anagrafica dovranno esibire il passaporto o altro documento equipollente, specificando in quale Comune italiano sono iscritti A.I.R.E. Gli appartenenti a comunità laiche o religiose dovranno presentare la dichiarazione del capo della convivenza nella quale si confermi la nuova residenza del richiedente nella collettività. [B]Verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica[/B] Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale di Roma Capitale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione. [U]Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.[/U] In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza. In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale. [/QUOTE]
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