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Si può ritirare una denuncia ?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 168506" data-attributes="member: 4594"><p><strong>Qual è la differenza tra denuncia e querela?</strong></p><p>La <strong>denuncia</strong>, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria <u>prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.).</u> Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). <u>Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che sia necessario l'intervento della persona offesa dal reato.</u></p><p>(n.d. r. pertanto a mio avviso non è ritirabile)</p><p> </p><p>Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta <strong>querela</strong>(ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) <u>e può essere anche rimessa</u> (<u>cioè ritirata se già presentata</u>) o <u>rinunciata (se non è stata ancora presentata</u>). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il<a href="http://www.studiolegale-online.net/penale_02.php" target="_blank"><u>termine perentorio di tre mesi</u></a>.</p><p></p><p>fonte <a href="http://www.studiolegale-online.net/penale_01.php" target="_blank"><u>http://www.studiolegale-online.net/penale_01.php</u></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 168506, member: 4594"] [B]Qual è la differenza tra denuncia e querela?[/B] La [B]denuncia[/B], presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria [U]prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.).[/U] Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). [U]Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che sia necessario l'intervento della persona offesa dal reato.[/U] (n.d. r. pertanto a mio avviso non è ritirabile) Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta [B]querela[/B](ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) [U]e può essere anche rimessa[/U] ([U]cioè ritirata se già presentata[/U]) o [U]rinunciata (se non è stata ancora presentata[/U]). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il[URL='http://www.studiolegale-online.net/penale_02.php'][U]termine perentorio di tre mesi[/U][/URL]. fonte [URL='http://www.studiolegale-online.net/penale_01.php'][U]http://www.studiolegale-online.net/penale_01.php[/U][/URL] [/QUOTE]
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