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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 238289" data-attributes="member: 15253"><p>È opportuno fare alcune considerazioni.</p><p>Un terreno o un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.</p><p>Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.</p><p>Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p><p>Tale valore è dipendente sia dall'effettivo indice di edificabilità sia dalle prospettive temporali di costruzione. È infatti evidente che se il tempo per la monetizzazione dell'investimento è piuttosto lungo il valore del bene non potrà essere elevato. Lo stesso dicasi se le possibilità di costruzione non consentono uno sfruttamento intensivo del bene.</p><p>Il comune ha solo il potere di indicare valori di orientamento, ma non di determinare la base imponibile dell'imposta. Pertanto, se il contribuente ritiene eccessivo l'importo deliberato dal comune, potrà discostarsene. In caso di successivo contenzioso, si potranno far valere le ragioni di parte, opportunamente supportate da una perizia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 238289, member: 15253"] È opportuno fare alcune considerazioni. Un terreno o un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore è dipendente sia dall'effettivo indice di edificabilità sia dalle prospettive temporali di costruzione. È infatti evidente che se il tempo per la monetizzazione dell'investimento è piuttosto lungo il valore del bene non potrà essere elevato. Lo stesso dicasi se le possibilità di costruzione non consentono uno sfruttamento intensivo del bene. Il comune ha solo il potere di indicare valori di orientamento, ma non di determinare la base imponibile dell'imposta. Pertanto, se il contribuente ritiene eccessivo l'importo deliberato dal comune, potrà discostarsene. In caso di successivo contenzioso, si potranno far valere le ragioni di parte, opportunamente supportate da una perizia. [/QUOTE]
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