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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 111692" data-attributes="member: 29362"><p><em>...</em></p><p><em>Il medesimo orientamento si riscontra poi in più recenti pronunce della Suprema Corte: “Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, <strong>è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione</strong>, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all'uso di un pubblico indifferenziato).Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2006, n. 13254 in Giust. civ. Mass. 2006, 6. Conforme: Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2005, n. 9003 in Giust. civ. Mass. 2005, 5.</em></p><p><em><a href="http://www.studiogrisafi.com/sinistro-stradale-in-area-privata.html" target="_blank">Studio Legale Grisafi - Sinistro stradale in area privata</a></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 111692, member: 29362"] [I]... Il medesimo orientamento si riscontra poi in più recenti pronunce della Suprema Corte: “Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, [b]è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione[/b], essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all'uso di un pubblico indifferenziato).Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2006, n. 13254 in Giust. civ. Mass. 2006, 6. Conforme: Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2005, n. 9003 in Giust. civ. Mass. 2005, 5. [url=http://www.studiogrisafi.com/sinistro-stradale-in-area-privata.html]Studio Legale Grisafi - Sinistro stradale in area privata[/url][/I] [/QUOTE]
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