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Soppalco o elemento di arredo?
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<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 147600" data-attributes="member: 29362"><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000">Se fossi in te chiederei il parere di un tecnico, poichè la questione potrebbe non essere del tutto chiara.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px"><em><span style="color: #000000">Deve ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, in senso contrario, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico. --- </span><span style="color: #000000">Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli, Sez.6 , Sentenza 22/02/2012, n. 908</span></em></span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: #000000"><em>Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013) il quale ha precisato che l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia. La realizzazione di un soppalco comporta un aumento di superfici e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporta anche un mutamento della destinazione d'uso. Nel caso di specie, secondo i giudici, il soppalco per sua struttura e funzione ha comportato un aumento della superficie utile, nulla rilevando che mera intelaiatura sia priva del “piano di calpestio”. Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di “documentazione fotografica fornita dalla proprietà”), che fossero state già realizzate “travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso”. Questi interventi, concludono i Giudici, delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.</em></span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 147600, member: 29362"] [FONT=arial][SIZE=4][COLOR=#000000]Se fossi in te chiederei il parere di un tecnico, poichè la questione potrebbe non essere del tutto chiara.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=arial][SIZE=4][I][COLOR=#000000]Deve ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, in senso contrario, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico. --- [/COLOR][COLOR=#000000]Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli, Sez.6 , Sentenza 22/02/2012, n. 908[/COLOR][/I][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][SIZE=4][FONT=arial][COLOR=#000000][I]Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013) il quale ha precisato che l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia. La realizzazione di un soppalco comporta un aumento di superfici e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporta anche un mutamento della destinazione d'uso. Nel caso di specie, secondo i giudici, il soppalco per sua struttura e funzione ha comportato un aumento della superficie utile, nulla rilevando che mera intelaiatura sia priva del “piano di calpestio”. Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di “documentazione fotografica fornita dalla proprietà”), che fossero state già realizzate “travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso”. Questi interventi, concludono i Giudici, delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.[/I][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]
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