Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Sorella che non vuol fare la divisione di immobili
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 337588" data-attributes="member: 46111"><p>Io la vedo dura spiegare di possedere (con tutti i crismi dell' <em>animus possidendi</em>) una "<strong>casa vacanze</strong>" dove non si è stabilita residenza e dove non si è fisicamente agito quale unico proprietario (impedendo l'uso agli altri comproprietari, pagando personalmente tutte le tasse e le spese).</p><p></p><p>Giurisprudenza docet:</p><p></p><p><strong>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 maggio 2015, n. 11277</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>....</strong></p><p><em>Cosicchè, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione <strong>è idoneo soltanto un atto</strong> <strong>(o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva </strong>(cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria,Cass. 20.6.1996, n. 5687, secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus).</em></p><p></p><p><em>Si osserva altresì che, nei termini testè enunciati, è tuttavia inesorabilmente destinata ad esplicar valenza la previsione dell<strong>'articolo 1144 c.c. ("gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso").</strong></em></p><p><em></em></p><p><em>Ebbene, in tal ultima prospettiva, non vi è motivo alcuno che questa Corte disattenda il proprio radicato insegnamento.</em></p><p><em></em></p><p><em>Ovvero l'insegnamento secondo cui nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, <strong>la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato,...</strong></em></p><p></p><p>Occhio alla comprensione dell'ultimo passaggio...traduco: <strong>solo qualora non vi siano rapporti di parentela si può contestare la valenza dell'art. 1144.</strong></p><p>Perchè è ben plausibile che fra famigliari stretti si possa genericamente tollerare l'uso (detenzione) personale di un bene comune.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 337588, member: 46111"] Io la vedo dura spiegare di possedere (con tutti i crismi dell' [I]animus possidendi[/I]) una "[B]casa vacanze[/B]" dove non si è stabilita residenza e dove non si è fisicamente agito quale unico proprietario (impedendo l'uso agli altri comproprietari, pagando personalmente tutte le tasse e le spese). Giurisprudenza docet: [B]Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 maggio 2015, n. 11277 ....[/B] [I]Cosicchè, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione [B]è idoneo soltanto un atto[/B] [B](o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva [/B](cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria,Cass. 20.6.1996, n. 5687, secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus).[/I] [I]Si osserva altresì che, nei termini testè enunciati, è tuttavia inesorabilmente destinata ad esplicar valenza la previsione dell[B]'articolo 1144 c.c. ("gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso").[/B] Ebbene, in tal ultima prospettiva, non vi è motivo alcuno che questa Corte disattenda il proprio radicato insegnamento. Ovvero l'insegnamento secondo cui nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, [B]la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato,...[/B][/I] Occhio alla comprensione dell'ultimo passaggio...traduco: [B]solo qualora non vi siano rapporti di parentela si può contestare la valenza dell'art. 1144.[/B] Perchè è ben plausibile che fra famigliari stretti si possa genericamente tollerare l'uso (detenzione) personale di un bene comune. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Sorella che non vuol fare la divisione di immobili
Alto