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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 370827" data-attributes="member: 53045"><p>La sostituzione degli impianti termici permette l'accesso sia all'Ecobonus che al Bonus Ristrutturazioni, ma ci sono requisiti tecnici distinti da rispettare e procedure burocratiche diverse da seguire.</p><p>Prima di tutto, se non si ha un riscaldamento a pavimento e non vengono installate termovalvole a bassa inerzia su tutti i termosifoni (o, in alternativa, altri dispositivi modulanti a monte degli stessi), non si può accedere all'Ecobonus.</p><p>Cambia anche la percentuale di detrazione a seconda delle termovalvole montate: con quelle meccaniche tradizionali è pari al 50%, con quelle "intelligenti" di nuova generazione sale al 65%.</p><p>Se, invece, si cambia la vecchia caldaia con una a condensazione in classe A senza montare termovalvole, si può accedere solo al Bonus Ristrutturazioni (detrazione 50%).</p><p>Veniamo alla burocrazia.</p><p>Nel caso di Ecobonus l'intervento va pagato con bonifico parlante per interventi di efficientamento energetico (legge 296/06), mentre in caso di Bonus Ristrutturazioni va fatto quello per recupero edilizio (legge 449/97).</p><p>In entrambi i casi va inviata comunicazione all'Enea. <a href="https://detrazionifiscali.enea.it/" target="_blank">Questo</a> è il portale che permette di accedere ad entrambe le procedure.</p><p>Per quanto riguarda la necessità dell'intervento di un tecnico, nel caso di Ecobonus per impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW, non serve. Infatti, da un paio di anni, non viene più richiesto il calcolo asseverato esatto del risparmio ottenuto, che viene effettuato in automatico dalla piattaforma Enea (basta conservare le certificazioni di generatore e termovalvole rilasciate dai posatori/produttori).</p><p>Nel caso del Recupero edilizio, invece, l'asseverazione resta necessaria, in quanto va certificato il risparmio ottenuto a fronte dell'intervento sulla base delle normative tecniche vigenti in materia, così come disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR.</p><p>Spero ora la situazione sia più chiara.</p><p>Buone detrazioni!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 370827, member: 53045"] La sostituzione degli impianti termici permette l'accesso sia all'Ecobonus che al Bonus Ristrutturazioni, ma ci sono requisiti tecnici distinti da rispettare e procedure burocratiche diverse da seguire. Prima di tutto, se non si ha un riscaldamento a pavimento e non vengono installate termovalvole a bassa inerzia su tutti i termosifoni (o, in alternativa, altri dispositivi modulanti a monte degli stessi), non si può accedere all'Ecobonus. Cambia anche la percentuale di detrazione a seconda delle termovalvole montate: con quelle meccaniche tradizionali è pari al 50%, con quelle "intelligenti" di nuova generazione sale al 65%. Se, invece, si cambia la vecchia caldaia con una a condensazione in classe A senza montare termovalvole, si può accedere solo al Bonus Ristrutturazioni (detrazione 50%). Veniamo alla burocrazia. Nel caso di Ecobonus l'intervento va pagato con bonifico parlante per interventi di efficientamento energetico (legge 296/06), mentre in caso di Bonus Ristrutturazioni va fatto quello per recupero edilizio (legge 449/97). In entrambi i casi va inviata comunicazione all'Enea. [URL='https://detrazionifiscali.enea.it/']Questo[/URL] è il portale che permette di accedere ad entrambe le procedure. Per quanto riguarda la necessità dell'intervento di un tecnico, nel caso di Ecobonus per impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW, non serve. Infatti, da un paio di anni, non viene più richiesto il calcolo asseverato esatto del risparmio ottenuto, che viene effettuato in automatico dalla piattaforma Enea (basta conservare le certificazioni di generatore e termovalvole rilasciate dai posatori/produttori). Nel caso del Recupero edilizio, invece, l'asseverazione resta necessaria, in quanto va certificato il risparmio ottenuto a fronte dell'intervento sulla base delle normative tecniche vigenti in materia, così come disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR. Spero ora la situazione sia più chiara. Buone detrazioni! [/QUOTE]
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