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Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 106047"><p>Salvo "patto contrario", la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma a deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore.</p><p>Tutto comunque dipende dal contenuto del contratto di locazione e, mi pare, che al riguardo vi sia un'espresso orientamento.</p><p></p><p>FONTE: <a href="http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=87681" target="_blank">Riparazione (sostituzione pezzo) caldaia</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 106047"] Salvo "patto contrario", la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma a deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore. Tutto comunque dipende dal contenuto del contratto di locazione e, mi pare, che al riguardo vi sia un'espresso orientamento. FONTE: [url=http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=87681]Riparazione (sostituzione pezzo) caldaia[/url] [/QUOTE]
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