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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 158550" data-attributes="member: 22366"><p>La rottura del vetro causata dal forte vento costituisce un evento naturale non imputabile al conduttore. E’ chiaramente un danno da causa fortuita (art.1609 c.c.). Conseguentemente, salvo patto contrario contenuto nel contratto in deroga al codice civile, o una tabella oneri accessori che indichi chiaramente che le riparazioni derivanti da vetustà o caso fortuito spettano al conduttore, tale spesa deve essere accollata al locatore.</p><p></p><p>L’allegato G del Decreto Ministeriale Infrastrutture 30/12/2002 (richiamato in genere nei contratti concordati) e la Tabella ripartizione oneri accessori concordata fra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat e registrata il 26/02/1999 presso l’Ufficio del Registro di Roma (richiamata in genere nei contratti liberi) specificano solo che le spese per la sostituzione dei vetri e per la manutenzione ordinaria di infissi e serrande avvolgibili deteriorati dall’uso spettano al conduttore, non certo quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito che restano unicamente regolamentate dal codice civile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 158550, member: 22366"] La rottura del vetro causata dal forte vento costituisce un evento naturale non imputabile al conduttore. E’ chiaramente un danno da causa fortuita (art.1609 c.c.). Conseguentemente, salvo patto contrario contenuto nel contratto in deroga al codice civile, o una tabella oneri accessori che indichi chiaramente che le riparazioni derivanti da vetustà o caso fortuito spettano al conduttore, tale spesa deve essere accollata al locatore. L’allegato G del Decreto Ministeriale Infrastrutture 30/12/2002 (richiamato in genere nei contratti concordati) e la Tabella ripartizione oneri accessori concordata fra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat e registrata il 26/02/1999 presso l’Ufficio del Registro di Roma (richiamata in genere nei contratti liberi) specificano solo che le spese per la sostituzione dei vetri e per la manutenzione ordinaria di infissi e serrande avvolgibili deteriorati dall’uso spettano al conduttore, non certo quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito che restano unicamente regolamentate dal codice civile. [/QUOTE]
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