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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 47740" data-attributes="member: 13295"><p>Ritengo che la costituzione di una servitù "volontaria" che emerga con chiarezza e definizione nel contratto possa essere funzionale all'uso che intendi fare del sottotetto.</p><p>Affinchè tu non abbia, un domani, problemi con terzi acquirenti è fondamentale che essa venga trascritta, ovvero che dell'esistenza di essa ne venga fatta "pubblicità" di modo che un terzo acquirente di altre parti dell'immobile quando compra possa essere posto in condizione di conoscere dell'esistenza della servitù.</p><p>In merito alle servitù volontarie, è da sottolineare la peculiare importanza del titolo: l’art. 1063 c.c., difatti, pone il suo contenuto come fonte preminente ai fini dell’individuazione tanto dell’estensione quanto delle modalità di esercizio della servitù. La validità del titolo, del resto, è l’unica condizione da rispettare per la regolare costituzione del diritto. La trascrizione dello stesso, invero, è la forma di pubblicità che il codice prescrive ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, nel senso che se il concedente aliena il fondo servente senza che il “peso” sia né menzionato nell'atto di trasferimento né trascritto, il terzo acquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. Poiché, però, è sul titolare del fondo gravato che incombe l’onere di provvedere alla trascrizione, costui, se risulta inadempiente rispetto a siffatto obbligo, sarà tenuto a risarcire al titolare del fondo servito il danno arrecato dalla perdita della servitù</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 47740, member: 13295"] Ritengo che la costituzione di una servitù "volontaria" che emerga con chiarezza e definizione nel contratto possa essere funzionale all'uso che intendi fare del sottotetto. Affinchè tu non abbia, un domani, problemi con terzi acquirenti è fondamentale che essa venga trascritta, ovvero che dell'esistenza di essa ne venga fatta "pubblicità" di modo che un terzo acquirente di altre parti dell'immobile quando compra possa essere posto in condizione di conoscere dell'esistenza della servitù. In merito alle servitù volontarie, è da sottolineare la peculiare importanza del titolo: l’art. 1063 c.c., difatti, pone il suo contenuto come fonte preminente ai fini dell’individuazione tanto dell’estensione quanto delle modalità di esercizio della servitù. La validità del titolo, del resto, è l’unica condizione da rispettare per la regolare costituzione del diritto. La trascrizione dello stesso, invero, è la forma di pubblicità che il codice prescrive ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, nel senso che se il concedente aliena il fondo servente senza che il “peso” sia né menzionato nell'atto di trasferimento né trascritto, il terzo acquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. Poiché, però, è sul titolare del fondo gravato che incombe l’onere di provvedere alla trascrizione, costui, se risulta inadempiente rispetto a siffatto obbligo, sarà tenuto a risarcire al titolare del fondo servito il danno arrecato dalla perdita della servitù [/QUOTE]
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