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<blockquote data-quote="Adriano Giacomelli" data-source="post: 28389" data-attributes="member: 4175"><p>Non riesco a capire la tua definizione di "camera a canne". Se il soffitto della tua stanza, qualora fosse rimosso, mette in luce un sotto tetto, ovvero la struttura lignea o latterizia del tetto, per altezze di 30/90 cm . e questa doppia altezza fosse non comunicante con altre parti dei soffitte/sottotetti, la si potrebbe considerare come una camera intercapedine del tuo appartamento con il tetto. La situazione è da valutare attentamente:</p><p>A) se un intervento limitato a qualche stanza, non dà nell'occhio e non inficia i diritti di altri, penso possa essere tollerato se non addirittura non percepito. </p><p>B) L'iter di acquisto da tutti i condomini, è in genere una prassi che non raggiunge l'esito. L'unanimità è rara.</p><p>C) Solo l'esaminare i documenti di provenienza del tuo bene, i regolamenti condominiali succedutisi, i progetti edili originali, posso aggiungerti qualche elemento utile alla tua indagine e causa.</p><p>D) Non so risponderti, circa la decadenza di regolamenti anteriori al 1940. Mi risulterebbe strano che un regolamento condominiale registrato con atto Notarile e trasmesso su ogni atto di compravendita delle varie unità condominiali, possa aver perso efficacia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Adriano Giacomelli, post: 28389, member: 4175"] Non riesco a capire la tua definizione di "camera a canne". Se il soffitto della tua stanza, qualora fosse rimosso, mette in luce un sotto tetto, ovvero la struttura lignea o latterizia del tetto, per altezze di 30/90 cm . e questa doppia altezza fosse non comunicante con altre parti dei soffitte/sottotetti, la si potrebbe considerare come una camera intercapedine del tuo appartamento con il tetto. La situazione è da valutare attentamente: A) se un intervento limitato a qualche stanza, non dà nell'occhio e non inficia i diritti di altri, penso possa essere tollerato se non addirittura non percepito. B) L'iter di acquisto da tutti i condomini, è in genere una prassi che non raggiunge l'esito. L'unanimità è rara. C) Solo l'esaminare i documenti di provenienza del tuo bene, i regolamenti condominiali succedutisi, i progetti edili originali, posso aggiungerti qualche elemento utile alla tua indagine e causa. D) Non so risponderti, circa la decadenza di regolamenti anteriori al 1940. Mi risulterebbe strano che un regolamento condominiale registrato con atto Notarile e trasmesso su ogni atto di compravendita delle varie unità condominiali, possa aver perso efficacia. [/QUOTE]
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