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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 40849" data-attributes="member: 4594"><p>Spese parti comuni, l'amministratore può chiedere il pagamento soltanto al proprietario </p><p></p><p>(18/06/2009) </p><p></p><p>Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 16 febbraio 2007</p><p>L'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 c.c. e 63 disp. attuaz., di riscuotere pro quota ed in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea le spese e i contributi per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune <strong>esclusivamente da ciascun condomino</strong>, restando esclusa <u>un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari</u></p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 5 minuti </em>:</p><p></p><p>una bella sorpresa per lei:</p><p><strong><u>Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore si prescrive nel termine di due anni </u></strong></p><p></p><p>Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006, n. 8609 </p><p></p><p></p><p>Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone <strong>si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, in quanto tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione,</strong> introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 c.c., ed è, applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, trascendendo quest'ultima il mero regime vincolistico.</p><p> </p><p>È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 841 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore (art. 9, legge n. 392 del 1978) si prescrive nel termine di due anni, non sussistendo, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 2948 n. 3 c.c., che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del credito per le pigioni delle case, trattandosi di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione, ed, inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall'esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 40849, member: 4594"] Spese parti comuni, l'amministratore può chiedere il pagamento soltanto al proprietario (18/06/2009) Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 16 febbraio 2007 L'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 c.c. e 63 disp. attuaz., di riscuotere pro quota ed in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea le spese e i contributi per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune [B]esclusivamente da ciascun condomino[/B], restando esclusa [U]un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari[/U] [i]Aggiunto dopo 5 minuti [/i]: una bella sorpresa per lei: [B][U]Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore si prescrive nel termine di due anni [/U][/B] Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006, n. 8609 Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone [B]si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, in quanto tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione,[/B] introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 c.c., ed è, applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, trascendendo quest'ultima il mero regime vincolistico. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 841 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore (art. 9, legge n. 392 del 1978) si prescrive nel termine di due anni, non sussistendo, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 2948 n. 3 c.c., che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del credito per le pigioni delle case, trattandosi di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione, ed, inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall'esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve. [/QUOTE]
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