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<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 141144" data-attributes="member: 39005"><p>Premesso che, condizione essenziale per fruire della detrazione è la detenzione diretta del bene, ovvero secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 15/E del 05/03/2003, il beneficio si trasmette per le quote non detratte dal defunto esclusivamente agli eredi che conservano la materiale e diretta detenzione del bene (potendone disporre quando lo si desideri a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia adibito ad abitazione principale), sarà comunque necessario il rilascio da parte dell'amministratore del condominio (informato inconfutabilmente e per iscritto sull'identificazione degli eredi) della debita certificazione richiesta dalla normativa ai fini del beneficio fiscale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 141144, member: 39005"] Premesso che, condizione essenziale per fruire della detrazione è la detenzione diretta del bene, ovvero secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 15/E del 05/03/2003, il beneficio si trasmette per le quote non detratte dal defunto esclusivamente agli eredi che conservano la materiale e diretta detenzione del bene (potendone disporre quando lo si desideri a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia adibito ad abitazione principale), sarà comunque necessario il rilascio da parte dell'amministratore del condominio (informato inconfutabilmente e per iscritto sull'identificazione degli eredi) della debita certificazione richiesta dalla normativa ai fini del beneficio fiscale.[SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#212121][/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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