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Fisco, Detrazioni e Tasse
Spese di ristrutturazioni sostenute dal defunto anno 2013
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 190998" data-attributes="member: 15253"><p>La detrazione è del 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.</p><p>La dichiarazione 2014 per i redditi 2013 del de cuius conterrà la prima rata della detrazione.</p><p></p><p>Il beneficio fiscale si trasmette per intero, ma esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.</p><p>Pertanto:</p><p>- se l’immobile è concesso in locazione o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento;</p><p>- se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;</p><p>- in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità;</p><p>- in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione (in quanto non erede) né possono fruirne gli eredi (per es. i figli), in quanto non detengono il bene.</p><p>Quanto sopra vale per tutti gli anni in cui si verificano le sopraccitate condizioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 190998, member: 15253"] La detrazione è del 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. La dichiarazione 2014 per i redditi 2013 del de cuius conterrà la prima rata della detrazione. Il beneficio fiscale si trasmette per intero, ma esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Pertanto: - se l’immobile è concesso in locazione o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento; - se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; - in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità; - in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione (in quanto non erede) né possono fruirne gli eredi (per es. i figli), in quanto non detengono il bene. Quanto sopra vale per tutti gli anni in cui si verificano le sopraccitate condizioni. [/QUOTE]
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