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Spese distacco da impianto centralizzato
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Testo
<blockquote data-quote="CLOCLIMAXI" data-source="post: 68274" data-attributes="member: 22412"><p>Salve a tutti</p><p>volevo sottoporre al forum un problema già affrontatto precedentemente, ma sono venuto a conoscenza che è in discussione alla Camera dei Deputati una proposta di legge "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" che è stata già approvata al Senato. In particolare per quello che mi interessa è la modifica dell'art. 1118 all'ultimo comma, dove viene in maniera molto precisa indicato che il condomino che si distacca dall'impianto centralizzato deve sostenere soltanto le spese straordinarie e e per il suo mantenimento a norma. Qui di seguito vi allego il nuovo art. 1118:</p><p></p><p>Art. 3.</p><p></p><p>1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:</p><p></p><p>«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.</p><p></p><p>Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.</p><p>Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.</p><p>Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».</p><p></p><p>In particolare vi comunico che ho adottato tutte le indicazioni scaturite dalle varie sentenze:</p><p>- comunicazione al Condominio;</p><p>- relazione tecnica di un ingeniere termico che attesta che non vi è un aggravio ai condomini;</p><p>ma rimane purtroppo il problema, alla luce di quanto su indicato, se devo pagare il 30% delle spese sul consumo avuto dal conominio.</p><p>Grazie per chi potrà aiutarmi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CLOCLIMAXI, post: 68274, member: 22412"] Salve a tutti volevo sottoporre al forum un problema già affrontatto precedentemente, ma sono venuto a conoscenza che è in discussione alla Camera dei Deputati una proposta di legge "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" che è stata già approvata al Senato. In particolare per quello che mi interessa è la modifica dell'art. 1118 all'ultimo comma, dove viene in maniera molto precisa indicato che il condomino che si distacca dall'impianto centralizzato deve sostenere soltanto le spese straordinarie e e per il suo mantenimento a norma. Qui di seguito vi allego il nuovo art. 1118: Art. 3. 1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». In particolare vi comunico che ho adottato tutte le indicazioni scaturite dalle varie sentenze: - comunicazione al Condominio; - relazione tecnica di un ingeniere termico che attesta che non vi è un aggravio ai condomini; ma rimane purtroppo il problema, alla luce di quanto su indicato, se devo pagare il 30% delle spese sul consumo avuto dal conominio. Grazie per chi potrà aiutarmi [/QUOTE]
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