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Spese funebri > Che cosa includono, chi può detrarle e in che misura si possono detrarre.
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 217557" data-attributes="member: 15253"><p>Tutte quelle connesse con il funerale, tra cui la fattura dell’impresa di pompe funebri, del fioraio (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc.</p><p>Cioè le spese relative a ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla (comprese le spese per l'eventuale cremazione).</p><p>Non può essere considerata spesa funeraria la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente all'inumazione o alla tumulazione.</p><p>Le spese funebri devono in ogni caso rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (per esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte).</p><p>Non rileva la qualità di "erede".</p><p>Sono detraibili, ex art. 15, comma 1, lett. d) del TUIR le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 c.c. e di affidati o affiliati.</p><p>Quindi, per esempio, non sono detraibili le spese funebri sostenute per il decesso di uno zio.</p><p>Non è richiesto che le persone sopra indicate siano a carico o conviventi con il soggetto che ha sostenuto la spesa.</p><p>La detrazione compete nel limite massimo di 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.</p><p>La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall’imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 217557, member: 15253"] Tutte quelle connesse con il funerale, tra cui la fattura dell’impresa di pompe funebri, del fioraio (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc. Cioè le spese relative a ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla (comprese le spese per l'eventuale cremazione). Non può essere considerata spesa funeraria la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente all'inumazione o alla tumulazione. Le spese funebri devono in ogni caso rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (per esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte). Non rileva la qualità di "erede". Sono detraibili, ex art. 15, comma 1, lett. d) del TUIR le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 c.c. e di affidati o affiliati. Quindi, per esempio, non sono detraibili le spese funebri sostenute per il decesso di uno zio. Non è richiesto che le persone sopra indicate siano a carico o conviventi con il soggetto che ha sostenuto la spesa. La detrazione compete nel limite massimo di 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso. La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall’imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento. [/QUOTE]
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