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Spese serratura porta: inquilino o proprietario?
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 109291" data-attributes="member: 7232"><p>L’art. 1576 cod. civ. pone a carico del locatore l’esecuzione delle “riparazioni necessarie” che sono quelle dirette ad eliminare i guasti o i deterioramenti prodotti all’immobile locato, dovuti alla naturale usura ovvero ad avvenimenti accidentali (ad esempio per rotture di tubazioni o della tazza del bidet). Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1575, n. 2, cod. civ., il locatore deve mantenerela cosa locata in modo da servire all’uso convenuto.Il locatore è tenuto anche alle riparazioni rese necessarie dal fatto del terzo (tentato furto, furto, danneggiamento).Ove si tratti di riparazioni urgenti (come nel caso di quelle alla porta d’ingresso dell’abitazione danneggiata o distrutta), il conduttore, secondo l’art. 1577,secondo comma, c.c. può farle eseguire direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.Tali norme sono derogabili, per cui è legittimo che nei contratti di locazione possano essere poste a carico dei conduttori tutte le spese, anche se le riparazioni debbono essere eseguite in conseguenza di furto.</p><p> </p><p>Avv. Antonio Madonna</p><p></p><p><a href="http://www.asppi.ra.it/area_articoli_comunicato.asp?Art_ID=77" target="_blank">Sito ufficiale dell'A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari</a></p><p>+</p><p><a href="http://www.propit.it/f76/danneggiamenti-porta-finestra-casa-affitto-causa-furto-2150/" target="_blank">http://www.propit.it/f76/danneggiamenti-porta-finestra-casa-affitto-causa-furto-2150/</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 109291, member: 7232"] L’art. 1576 cod. civ. pone a carico del locatore l’esecuzione delle “riparazioni necessarie” che sono quelle dirette ad eliminare i guasti o i deterioramenti prodotti all’immobile locato, dovuti alla naturale usura ovvero ad avvenimenti accidentali (ad esempio per rotture di tubazioni o della tazza del bidet). Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1575, n. 2, cod. civ., il locatore deve mantenerela cosa locata in modo da servire all’uso convenuto.Il locatore è tenuto anche alle riparazioni rese necessarie dal fatto del terzo (tentato furto, furto, danneggiamento).Ove si tratti di riparazioni urgenti (come nel caso di quelle alla porta d’ingresso dell’abitazione danneggiata o distrutta), il conduttore, secondo l’art. 1577,secondo comma, c.c. può farle eseguire direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.Tali norme sono derogabili, per cui è legittimo che nei contratti di locazione possano essere poste a carico dei conduttori tutte le spese, anche se le riparazioni debbono essere eseguite in conseguenza di furto. Avv. Antonio Madonna [url=http://www.asppi.ra.it/area_articoli_comunicato.asp?Art_ID=77]Sito ufficiale dell'A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari[/url] + [url]http://www.propit.it/f76/danneggiamenti-porta-finestra-casa-affitto-causa-furto-2150/[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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