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Spese straordinarie deliberate dall'assemblea ma non da me
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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 184586" data-attributes="member: 29362"><p>Se la maggioranza ha approvato con il quorum relativo all'opera da fare e tu non eri d'accordo, tutto svolto prima del rogito, purtroppo per te le spese devi farti carico, salvo accordi con l'acquirente; </p><p></p><p><em>In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010</em>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 184586, member: 29362"] Se la maggioranza ha approvato con il quorum relativo all'opera da fare e tu non eri d'accordo, tutto svolto prima del rogito, purtroppo per te le spese devi farti carico, salvo accordi con l'acquirente; [I]In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010[/I]) [/QUOTE]
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