Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Spese tecniche e preventivo prima casa
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 209628" data-attributes="member: 40390"><p>No [USER=15253]@Nemesis[/USER] sbagli .<a href="http://www.cafunsic.it/news/news.asp?id=231" target="_blank">http://www.cafunsic.it/news/news.asp?id=231</a></p><p></p><p>1) <strong>Fabbricato inagibile in corso di costruzione, ma come nuova costruzione (categoria catastale F3): la “F3” è una categoria catastale fittizia</strong>, che caratterizza un’unità in corso di costruzione ovvero fabbricato nuovo, o una parte di esso, ancora in costruzione che, per necessità di parte (compravendita, successione, ecc.) viene dichiarato al Catasto, alla quale non viene associata alcuna rendita catastale.</p><p><u>Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 <strong>il fabbricato di nuova costruzione non è soggetto fino all’ultimazione dei lavori all’imposta IMU, ma ai sensi del comma 2 rientra nella definizione di area fabbricabile</strong>, in quanto l’area di sedime è utilizzata a scopo edificatorio. (MA NON è IL NOSTRO CASO)</u></p><p></p><p>2) <u>F<strong>abbricato inagibile avente carattere permanente definito unità collabente (categoria catastale F2)</strong>: la categoria catastale “F2” è anch’essa una categoria fittizia che identifica costruzioni inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado</u>; si tratta di fabbricati già ultimati che inizialmente avevano una rendita, ma, per degrado dell’immobile tale da compromettere permanentemente la sua utilizzazione, quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (art. 35 del Tuir) e su istanza e/o segnalazione dell’ufficio imposte, del comune o su domanda del contribuente viene variata la rendita catastale.</p><p>S<u>e le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale</u>. Agli atti sarà conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria fittizia F/2 e rendita zero. <strong>Non è quindi assoggettato a IMU</strong>. (ED è IL NOSTRO CASO)</p><p></p><p><em>Per avere la classe F/2 l'immobile deve essere diruto e non collegato a nessuna utenza, priva di qualsiasi redditività ed un'immobile in questo stato non è assolutamente redditivo, anzi potrebbe essere pure un problema in certi casi specialmente.</em></p><p></p><p>5) Fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultano inagibili e tale inagibilità non rientra in nessuna casistica precedentemente descritta, ossia non nuovo in corso di costruzione, non collabente, non inagibile perché oggetto di interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001. I fabbricati con inagibilità temporanea non rientranti in nessuna casistica precedentemente descritta, rientrano per esplicita classificazione nel comma 3, dell’art. 13 della D.L. 201/2011, quindi sono soggetti a IMU ma con base imponibile ridotta del 50%.</p><p><em></em></p><p><em>Praticamente questi sono porzioni di fabbricato realizzato ma non definite ne funzionalmente ne strutturalmente e di solito vengono definite con la categoria<strong> F/4</strong></em></p><p><em></em></p><p><em><u>Per concludere mentre un F/2 è un fabbricato inagibile perché "ti sta cadendo in testa o quasi" e non può avere una sua redditività in nessun modo mentre gli F/3 ed F/4 sono immobili nuovi (o parti di immobili nuovi) che stanno per essere completati, non ancora agibili.</u></em></p><p><em>Un immobile in F/3 o F/4 può anche essere collegato alle utenze (proprio perché in corso di costruzione e di definizione).</em></p><p><em><u>Un F/2 non può essere collegato per circolare delle Entrate a nessuna utenza.</u></em></p><p><em><u></u></em></p><p><em>Come vedi non sono proprio la stessa cosa altrimenti tanto valeva metterli tutti insieme.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 209628, member: 40390"] No [USER=15253]@Nemesis[/USER] sbagli .[url]http://www.cafunsic.it/news/news.asp?id=231[/url] 1) [B]Fabbricato inagibile in corso di costruzione, ma come nuova costruzione (categoria catastale F3): la “F3” è una categoria catastale fittizia[/B], che caratterizza un’unità in corso di costruzione ovvero fabbricato nuovo, o una parte di esso, ancora in costruzione che, per necessità di parte (compravendita, successione, ecc.) viene dichiarato al Catasto, alla quale non viene associata alcuna rendita catastale. [U]Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 [B]il fabbricato di nuova costruzione non è soggetto fino all’ultimazione dei lavori all’imposta IMU, ma ai sensi del comma 2 rientra nella definizione di area fabbricabile[/B], in quanto l’area di sedime è utilizzata a scopo edificatorio. (MA NON è IL NOSTRO CASO)[/U] 2) [U]F[B]abbricato inagibile avente carattere permanente definito unità collabente (categoria catastale F2)[/B]: la categoria catastale “F2” è anch’essa una categoria fittizia che identifica costruzioni inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado[/U]; si tratta di fabbricati già ultimati che inizialmente avevano una rendita, ma, per degrado dell’immobile tale da compromettere permanentemente la sua utilizzazione, quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (art. 35 del Tuir) e su istanza e/o segnalazione dell’ufficio imposte, del comune o su domanda del contribuente viene variata la rendita catastale. S[U]e le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale[/U]. Agli atti sarà conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria fittizia F/2 e rendita zero. [B]Non è quindi assoggettato a IMU[/B]. (ED è IL NOSTRO CASO) [I]Per avere la classe F/2 l'immobile deve essere diruto e non collegato a nessuna utenza, priva di qualsiasi redditività ed un'immobile in questo stato non è assolutamente redditivo, anzi potrebbe essere pure un problema in certi casi specialmente.[/I] 5) Fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultano inagibili e tale inagibilità non rientra in nessuna casistica precedentemente descritta, ossia non nuovo in corso di costruzione, non collabente, non inagibile perché oggetto di interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001. I fabbricati con inagibilità temporanea non rientranti in nessuna casistica precedentemente descritta, rientrano per esplicita classificazione nel comma 3, dell’art. 13 della D.L. 201/2011, quindi sono soggetti a IMU ma con base imponibile ridotta del 50%. [I] Praticamente questi sono porzioni di fabbricato realizzato ma non definite ne funzionalmente ne strutturalmente e di solito vengono definite con la categoria[B] F/4[/B] [U]Per concludere mentre un F/2 è un fabbricato inagibile perché "ti sta cadendo in testa o quasi" e non può avere una sua redditività in nessun modo mentre gli F/3 ed F/4 sono immobili nuovi (o parti di immobili nuovi) che stanno per essere completati, non ancora agibili.[/U] Un immobile in F/3 o F/4 può anche essere collegato alle utenze (proprio perché in corso di costruzione e di definizione). [U]Un F/2 non può essere collegato per circolare delle Entrate a nessuna utenza. [/U] Come vedi non sono proprio la stessa cosa altrimenti tanto valeva metterli tutti insieme.[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Spese tecniche e preventivo prima casa
Alto