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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 397781" data-attributes="member: 42040"><p>Riprendo questa discussione, anche se probabilmente [USER=57893]@IvanoP[/USER] ha già risolto il suo caso, perché avevo posto il quesito alla rubrica L'Esperto risponde del Sole in quanto è una situazione che interessa altri locatori miei conoscenti.</p><p></p><p>Contrariamente a quanto pensavo, la risposta dell'Esperto alle domande di [USER=57893]@IvanoP[/USER] è affermativa:</p><p></p><p><em></em></p><p><em>L'autorizzazione al subaffitto può essere concessa sia per l'intera durata del contratto che di volta in volta; e la necessità del gradimento del locatore non costituisce clausola vessatoria. </em></p><p><em>Così ha deciso la Cassazione con sent. n. 1757/1970. affermando che non costituisce condizione meramente potestativa la clausola secondo la quale l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo è subordinata al gradimento, per l'alienante o per il debitore, di cose o persone cui il contratto si riferisce, sempre quando quest'ultimo abbia un apprezzabile interesse a riservarsi la scelta relativa.</em></p><p> <em>È pertanto efficace la dichiarazione del locatore di consentire la sublocazione soltanto a persona a lui ben visa.</em></p><p> <em>Il divieto di sublocazione non può farsi rientrare nelle clausole particolarmente onerose, per la cui validità l'art. 1341 c. c. richiede la specifica approvazione per iscritto.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 397781, member: 42040"] Riprendo questa discussione, anche se probabilmente [USER=57893]@IvanoP[/USER] ha già risolto il suo caso, perché avevo posto il quesito alla rubrica L'Esperto risponde del Sole in quanto è una situazione che interessa altri locatori miei conoscenti. Contrariamente a quanto pensavo, la risposta dell'Esperto alle domande di [USER=57893]@IvanoP[/USER] è affermativa: [I] L'autorizzazione al subaffitto può essere concessa sia per l'intera durata del contratto che di volta in volta; e la necessità del gradimento del locatore non costituisce clausola vessatoria. Così ha deciso la Cassazione con sent. n. 1757/1970. affermando che non costituisce condizione meramente potestativa la clausola secondo la quale l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo è subordinata al gradimento, per l'alienante o per il debitore, di cose o persone cui il contratto si riferisce, sempre quando quest'ultimo abbia un apprezzabile interesse a riservarsi la scelta relativa. È pertanto efficace la dichiarazione del locatore di consentire la sublocazione soltanto a persona a lui ben visa. Il divieto di sublocazione non può farsi rientrare nelle clausole particolarmente onerose, per la cui validità l'art. 1341 c. c. richiede la specifica approvazione per iscritto.[/I] [/QUOTE]
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