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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 229518" data-attributes="member: 15253"><p>Quella sentenza (n. 369) non era della Corte di Cassazione. Ma della Corte Costituzionale, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4 della legge regionale della Lombardia n. 15/2007. Quel comma recita:</p><p>"<em>L'attività (*) è esercitata in case unifamiliari o, <u>previa approvazione dell'assemblea dei condomini</u>, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.</em>"</p><p><em>(*) </em>di "bed & breakfast"<em>.</em></p><p>Subordinando il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività (non comportante la sostanziale modifica della destinazione d’uso dell’immobile) a un preventivo atto di assenso dell’assemblea condominiale, la norma impugnata infatti ha illegittimamente modificato la disciplina contenuta nel codice civile (disciplina di rango superiore, poiché derivante da fonte statale).</p><p>Quindi le norme del codice civile sanciscono che l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice stesso e non può portare limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, <u>a meno che</u> le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti di acquisto o nel regolamento di condominio di tipo contrattuale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 229518, member: 15253"] Quella sentenza (n. 369) non era della Corte di Cassazione. Ma della Corte Costituzionale, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4 della legge regionale della Lombardia n. 15/2007. Quel comma recita: "[I]L'attività (*) è esercitata in case unifamiliari o, [U]previa approvazione dell'assemblea dei condomini[/U], in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.[/I]" [I](*) [/I]di "bed & breakfast"[I].[/I] Subordinando il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività (non comportante la sostanziale modifica della destinazione d’uso dell’immobile) a un preventivo atto di assenso dell’assemblea condominiale, la norma impugnata infatti ha illegittimamente modificato la disciplina contenuta nel codice civile (disciplina di rango superiore, poiché derivante da fonte statale). Quindi le norme del codice civile sanciscono che l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice stesso e non può portare limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, [U]a meno che[/U] le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti di acquisto o nel regolamento di condominio di tipo contrattuale. [/QUOTE]
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