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<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 410560" data-attributes="member: 22366"><p>[USER=58338]@fedex[/USER]</p><p>La risposta è affermativa. Nel contratto che andrai a sottoscrivere, libero o concordato, sarebbe bene dare atto che il proprietario consente per tutta la durata della locazione al conduttore di concedere in sublocazione ad uso turistico una parte o l’intero immobile preso in affitto.</p><p></p><p>La normativa legislativa della Regione Lazio (vedo che scrivi da Bracciano) prevede che non solo i proprietari e gli usufruttuari, ma anche i comodatari e gli affittuari possano occasionalmente offrire ospitalità ai turisti in immobili adibiti ad “Alloggi per uso turistico” (art.12-bis, co.2 del RR 14/2017).</p><p></p><p>Dato che al co.1 è esplicito il riferimento all’art.1, co.2, lett. c) della legge 431 del 1998, questi “Alloggi per uso turistico” non sono altro che locazioni turistiche, con l’aggiunta di alcuni adempimenti amministrativi (censimento dell’alloggio in Comune, eventuale imposta di soggiorno ecc.).</p><p></p><p>Il reddito percepito da una sublocazione “breve” rappresenta un reddito diverso, tassato al 100%, ma in regime ordinario i costi inerenti la produzione del reddito (ad es. il canone di locazione) sono deducibili, mentre sono indeducibili se il reddito derivante da una sublocazione “breve” è cedolarizzato.</p><p></p><p>In pratica dovrai comportarti come se tu fossi un locatore “breve”: consegnare l’APE al subconduttore, comunicare all’eventuale amministratore di condominio i suoi dati ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale, e comunicare telematicamente la sua presenza, in quanto gli obblighi derivanti dall’art.109 TULPS si applicano a qualunque soggetto che ceda in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 410560, member: 22366"] [USER=58338]@fedex[/USER] La risposta è affermativa. Nel contratto che andrai a sottoscrivere, libero o concordato, sarebbe bene dare atto che il proprietario consente per tutta la durata della locazione al conduttore di concedere in sublocazione ad uso turistico una parte o l’intero immobile preso in affitto. La normativa legislativa della Regione Lazio (vedo che scrivi da Bracciano) prevede che non solo i proprietari e gli usufruttuari, ma anche i comodatari e gli affittuari possano occasionalmente offrire ospitalità ai turisti in immobili adibiti ad “Alloggi per uso turistico” (art.12-bis, co.2 del RR 14/2017). Dato che al co.1 è esplicito il riferimento all’art.1, co.2, lett. c) della legge 431 del 1998, questi “Alloggi per uso turistico” non sono altro che locazioni turistiche, con l’aggiunta di alcuni adempimenti amministrativi (censimento dell’alloggio in Comune, eventuale imposta di soggiorno ecc.). Il reddito percepito da una sublocazione “breve” rappresenta un reddito diverso, tassato al 100%, ma in regime ordinario i costi inerenti la produzione del reddito (ad es. il canone di locazione) sono deducibili, mentre sono indeducibili se il reddito derivante da una sublocazione “breve” è cedolarizzato. In pratica dovrai comportarti come se tu fossi un locatore “breve”: consegnare l’APE al subconduttore, comunicare all’eventuale amministratore di condominio i suoi dati ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale, e comunicare telematicamente la sua presenza, in quanto gli obblighi derivanti dall’art.109 TULPS si applicano a qualunque soggetto che ceda in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni. [/QUOTE]
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