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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 410582" data-attributes="member: 22366"><p>A precisare che gli “Alloggi per uso turistico” debbano essere gestiti “in modo occasionale” è il primo comma dell’art.12-bis del Regolamento regionale del Lazio 14/2017.</p><p></p><p>Tale comma può essere richiamato nel testo della clausola contrattuale che sarà aggiunta nello spazio riservato alle “Altre clausole”, così salvando il testo ministeriale pre-inserito, la natura e i benefici fiscali previsti, in ossequio agli insegnamenti forniti dalla Corte di Cassazione che, qualche tempo fa, ha chiarito che “non compromettono la possibilità di qualificare il contratto come concordato o agevolato soltanto le modificazioni o le omissioni nel contratto individuale di corrispondenti previsioni del contratto-tipo che concernono obbligazioni accessorie ovvero aspetti marginali delle obbligazioni principali”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 410582, member: 22366"] A precisare che gli “Alloggi per uso turistico” debbano essere gestiti “in modo occasionale” è il primo comma dell’art.12-bis del Regolamento regionale del Lazio 14/2017. Tale comma può essere richiamato nel testo della clausola contrattuale che sarà aggiunta nello spazio riservato alle “Altre clausole”, così salvando il testo ministeriale pre-inserito, la natura e i benefici fiscali previsti, in ossequio agli insegnamenti forniti dalla Corte di Cassazione che, qualche tempo fa, ha chiarito che “non compromettono la possibilità di qualificare il contratto come concordato o agevolato soltanto le modificazioni o le omissioni nel contratto individuale di corrispondenti previsioni del contratto-tipo che concernono obbligazioni accessorie ovvero aspetti marginali delle obbligazioni principali”. [/QUOTE]
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