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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 123703" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che la domanda di rosellad era altra, il diritto, patrimoniale e perciò disponibile, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente. Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia all’eredità non è applicabile per la rinuncia all’azione di riduzione del legittimario pretermesso, che acquista la qualità di legittimato all'eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Tale formalismo non è necessario nella rinunzia all’azione di riduzione poiché la stessa non comporta alcuna modifica della delazione ereditaria ma rende definitiva la situazione giuridica sorta in virtù della disposizione lesiva.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 123703, member: 15253"] Premesso che la domanda di rosellad era altra, il diritto, patrimoniale e perciò disponibile, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente. Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia all’eredità non è applicabile per la rinuncia all’azione di riduzione del legittimario pretermesso, che acquista la qualità di legittimato all'eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Tale formalismo non è necessario nella rinunzia all’azione di riduzione poiché la stessa non comporta alcuna modifica della delazione ereditaria ma rende definitiva la situazione giuridica sorta in virtù della disposizione lesiva. [/QUOTE]
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