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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 136191"><p>Ho letto quest'articolo:</p><p>Dispositivo dell'art. 537 Codice Civile</p><p>Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo X - Dei legittimari → Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari</p><p></p><p></p><p>Salvo quanto disposto dall'articolo 542 (2) se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali (3). I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (4) (5). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali [542 3, 566 2] (6).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 136191"] Ho letto quest'articolo: Dispositivo dell'art. 537 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo X - Dei legittimari → Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari Salvo quanto disposto dall'articolo 542 (2) se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali (3). I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (4) (5). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali [542 3, 566 2] (6). [/QUOTE]
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