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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 159203" data-attributes="member: 15253"><p>Se la successione di tuo marito si è aperta dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975, l'art. 540, comma 2 c.c. dispone che:</p><p>"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".</p><p>Pertanto, se stai discutendo della casa adibita a residenza familiare ed era di proprietà di tuo marito o in comune con te, tu sei l'unico soggetto passivo d'imposta ai fini dell'IMU.</p><p>Le tue figlie non devono pagare nulla.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 159203, member: 15253"] Se la successione di tuo marito si è aperta dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975, l'art. 540, comma 2 c.c. dispone che: "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni". Pertanto, se stai discutendo della casa adibita a residenza familiare ed era di proprietà di tuo marito o in comune con te, tu sei l'unico soggetto passivo d'imposta ai fini dell'IMU. Le tue figlie non devono pagare nulla. [/QUOTE]
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