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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Successione - equiparazione dei figli e rappresentazione dei figli.
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<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 218351"><p>[USER=15253]@Nemesis[/USER]</p><p>Il suo delirio, di voler riprendere ad ogni costo il sottoscritto, trae in inganno chi ha posto il quesito iniziale ed abbisogna invece di non essere confuso.</p><p>Lei fa tutto ciò:</p><p></p><p>1) Riportando malamente le norme di diritto sostanziale:</p><p></p><p>Errato!</p><p>Il coerede, per comprendere il peso gravante sulla propria quota, non deve riferirsi all'art.1022 CC.</p><p>- perchè tal disposizione disciplina il <strong>solo</strong> <strong>diritto</strong> di <strong>abitazion</strong>e</p><p>- perchè al coniuge superstite spetta non solo il diritto di abitazionesulla casa familiare<strong>, ma anche </strong>il diritto di <strong>uso</strong> <strong>sui mobili</strong> che la corredano.</p><p>Sprovveduto il coerede che Le si affidasse: con l’errato rimando all'art.1022CC si priverebbe di una parte del proprio diritto (definito nell'art.540CC).</p><p>Già in altra sede le dissi di non ingenerare danno: non perseveri....</p><p></p><p>2) Confondendo un istituto giuridico con una pronuncia della giurisprudenza:</p><p></p><p>Non si limiti ad un banale e superficiale copia/incolla, ma indichi i precisi estremi della questione. Da lungo tempo si dibatte, in dottrina e giurisprudenza (con ciò dimostrando come il legislatore nulla abbia sancito), su quale sia la natura dei diritti riconosciuti ex art.540CC ; di recente con Cassazione Sezioni Unite n. 4847 del 27 febbraio 2013 si è espresso tal orientamento:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>“il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo <strong>assimilabile al prelegato</strong>”</em></span></p><p>Se quindi proprio intende far bella figura, dimostrando la sua padronanza nella materia, provi almeno a citare nei termini il dispositivo e senza falsarne il valore. Affermare, come da lei fatto, l’esistenza di un prelegato non è giuridicamente corretto; infatti, non a caso i giudici hanno sancito che il tutto si configuri con un meccanismo <em><strong>assimilabile al prelegato</strong></em> (il che significa che prelegato non c’è).</p><p>Avesse scritto tutto ciò una massaia, avrei bonariamente compreso; da un esperto del diritto, qual lei è, lecito invece attendersi ben altro....</p><p>Ad maiora.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 218351"] [USER=15253]@Nemesis[/USER] Il suo delirio, di voler riprendere ad ogni costo il sottoscritto, trae in inganno chi ha posto il quesito iniziale ed abbisogna invece di non essere confuso. Lei fa tutto ciò: 1) Riportando malamente le norme di diritto sostanziale: Errato! Il coerede, per comprendere il peso gravante sulla propria quota, non deve riferirsi all'art.1022 CC. - perchè tal disposizione disciplina il [B]solo[/B] [B]diritto[/B] di [B]abitazion[/B]e - perchè al coniuge superstite spetta non solo il diritto di abitazionesulla casa familiare[B], ma anche [/B]il diritto di [B]uso[/B] [B]sui mobili[/B] che la corredano. Sprovveduto il coerede che Le si affidasse: con l’errato rimando all'art.1022CC si priverebbe di una parte del proprio diritto (definito nell'art.540CC). Già in altra sede le dissi di non ingenerare danno: non perseveri.... 2) Confondendo un istituto giuridico con una pronuncia della giurisprudenza: Non si limiti ad un banale e superficiale copia/incolla, ma indichi i precisi estremi della questione. Da lungo tempo si dibatte, in dottrina e giurisprudenza (con ciò dimostrando come il legislatore nulla abbia sancito), su quale sia la natura dei diritti riconosciuti ex art.540CC ; di recente con Cassazione Sezioni Unite n. 4847 del 27 febbraio 2013 si è espresso tal orientamento: [COLOR=#0000ff][I]“il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo [B]assimilabile al prelegato[/B]”[/I][/COLOR] Se quindi proprio intende far bella figura, dimostrando la sua padronanza nella materia, provi almeno a citare nei termini il dispositivo e senza falsarne il valore. Affermare, come da lei fatto, l’esistenza di un prelegato non è giuridicamente corretto; infatti, non a caso i giudici hanno sancito che il tutto si configuri con un meccanismo [I][B]assimilabile al prelegato[/B][/I] (il che significa che prelegato non c’è). Avesse scritto tutto ciò una massaia, avrei bonariamente compreso; da un esperto del diritto, qual lei è, lecito invece attendersi ben altro.... Ad maiora. [/QUOTE]
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