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Successione libretto postale cointestato e uno muore
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<blockquote data-quote="SuperRomu" data-source="post: 295115" data-attributes="member: 52061"><p>Le Poste Italiane S.p.A., non può impedire lo svuotamento del conto corrente se è prevista la facoltà dei correntisti di compiere operazioni a firma disgiunta: si tratta di una “solidarietà attiva” che vale anche dopo la morte di uno dei due cointestatari.</p><p>Se, infatti, il contratto prevede la possibilità per i due correntisti di compiere operazioni anche disgiuntamente, il cointestatario sopravvissuto può svuotare il deposito, senza subire limitazioni dallo funzionario allo sportello. E questo perché proprio il fatto di aver previsto l’amministrazione disgiunta del conto crea una doppia titolarità nei confronti delle poste italiane: insomma, si ha quella che tecnicamente viene detta “solidarietà attiva”. In termini pratici questo significa che ciascuno dei due correntisti ha il diritto, nei confronti dell’istituto di credito, di chiedere l’integrale prestazione (pagamento). Vien fatta salva, ovviamente, nei rapporti tra le parti, il normale “regolamento dei conti”: per cui, se non autorizzato, chi preleva il 100% delle somme dovrà restituirne il 50% al cointestatario (il quale si presume titolare di pari quota, salvo patto o prova contraria, in questo caso). </p><p>Insomma, come insegna la stessa Cassazione [Cass. sent. n. 15321/02.], la morte di uno dei cointestatari del libretto di risparmio o del conto corrente, se a doppia firma, non produce alcun effetto sulla obbligazione e sull’ obbligo della banca o delle Poste a pagare a chi dei due contitolari lo richieda. Il fatto che ogni contitolare possa compiere in autonomia operazioni sul libretto di risparmio integra una solidarietà attiva che sopravvive alla morte di uno dei cointestatari, dando facoltà all’ altro di chiedere dopo il decesso l’adempimento dell’intero saldo del deposito.</p><p>È cosa risaputa che alla <strong>morte</strong> di uno dei cointestatari a firma disgiunta le poste italiane, come nello specifico – venuti a conoscenza dell’evento – “<strong>bloccano</strong>” la possibilità di accedere e, dunque, <strong>prelevare </strong>dal conto o dal libretto fino a che il <strong>superstite</strong> titolare non produca tutta la documentazione (certificato di morte, eventuale testamento, dichiarazione di successione).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SuperRomu, post: 295115, member: 52061"] Le Poste Italiane S.p.A., non può impedire lo svuotamento del conto corrente se è prevista la facoltà dei correntisti di compiere operazioni a firma disgiunta: si tratta di una “solidarietà attiva” che vale anche dopo la morte di uno dei due cointestatari. Se, infatti, il contratto prevede la possibilità per i due correntisti di compiere operazioni anche disgiuntamente, il cointestatario sopravvissuto può svuotare il deposito, senza subire limitazioni dallo funzionario allo sportello. E questo perché proprio il fatto di aver previsto l’amministrazione disgiunta del conto crea una doppia titolarità nei confronti delle poste italiane: insomma, si ha quella che tecnicamente viene detta “solidarietà attiva”. In termini pratici questo significa che ciascuno dei due correntisti ha il diritto, nei confronti dell’istituto di credito, di chiedere l’integrale prestazione (pagamento). Vien fatta salva, ovviamente, nei rapporti tra le parti, il normale “regolamento dei conti”: per cui, se non autorizzato, chi preleva il 100% delle somme dovrà restituirne il 50% al cointestatario (il quale si presume titolare di pari quota, salvo patto o prova contraria, in questo caso). Insomma, come insegna la stessa Cassazione [Cass. sent. n. 15321/02.], la morte di uno dei cointestatari del libretto di risparmio o del conto corrente, se a doppia firma, non produce alcun effetto sulla obbligazione e sull’ obbligo della banca o delle Poste a pagare a chi dei due contitolari lo richieda. Il fatto che ogni contitolare possa compiere in autonomia operazioni sul libretto di risparmio integra una solidarietà attiva che sopravvive alla morte di uno dei cointestatari, dando facoltà all’ altro di chiedere dopo il decesso l’adempimento dell’intero saldo del deposito. È cosa risaputa che alla [B]morte[/B] di uno dei cointestatari a firma disgiunta le poste italiane, come nello specifico – venuti a conoscenza dell’evento – “[B]bloccano[/B]” la possibilità di accedere e, dunque, [B]prelevare [/B]dal conto o dal libretto fino a che il [B]superstite[/B] titolare non produca tutta la documentazione (certificato di morte, eventuale testamento, dichiarazione di successione). [/QUOTE]
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