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<blockquote data-quote="SuperRomu" data-source="post: 295281" data-attributes="member: 52061"><p>Questa si che è un bel quesito, considerato che l'interdetta purtroppo non è capace di intendere e di volere e ciò la preclude di essere parte attiva dei propri interessi, a mio parere logico e sensato dovrebb' essere qualche persona a seguire il caso a lei stretto, come ha previsto per la nomina dell'Amministratore di Sostegno (l’art. 406 c.c.) a farsi carico e tutelare gli interessi, oltre che lo Stato stesso, grazie la legge 6/2004 con il quale con questa disposizione dà piena applicazione dell’art. 2 della Costituzione che sancisce il dovere dello Stato di garantire a tutti la salvaguardia dei diritti inviolabili. Per proteggere i soggetti deboli lo Stato interviene solitamente con l’organizzazione di Servizi che perseguendo gli interessi del singolo tutelano anche quelli generali di tutti i cittadini; oggi, garantendo la rappresentanza giuridica delle persone fragili, consente ad ogni cittadino il pieno accesso ai propri diritti e garantisce a tutti i cittadini le medesime effettive opportunità. Il “dovere al sostegno” da parte dello Stato e il “diritto al sostegno” del soggetto fragile trovano attuazione e compimento nel complesso dei doveri del singolo operatore che deve intervenire con tutti gli strumenti connessi all’esercizio del proprio ruolo, e nel complesso dei doveri dei responsabili dei servizi che per effetto della legge 6/2004 dovranno promuovere l’azione giuridica di tutela per le persone che non hanno parenti in grado di provvedervi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SuperRomu, post: 295281, member: 52061"] Questa si che è un bel quesito, considerato che l'interdetta purtroppo non è capace di intendere e di volere e ciò la preclude di essere parte attiva dei propri interessi, a mio parere logico e sensato dovrebb' essere qualche persona a seguire il caso a lei stretto, come ha previsto per la nomina dell'Amministratore di Sostegno (l’art. 406 c.c.) a farsi carico e tutelare gli interessi, oltre che lo Stato stesso, grazie la legge 6/2004 con il quale con questa disposizione dà piena applicazione dell’art. 2 della Costituzione che sancisce il dovere dello Stato di garantire a tutti la salvaguardia dei diritti inviolabili. Per proteggere i soggetti deboli lo Stato interviene solitamente con l’organizzazione di Servizi che perseguendo gli interessi del singolo tutelano anche quelli generali di tutti i cittadini; oggi, garantendo la rappresentanza giuridica delle persone fragili, consente ad ogni cittadino il pieno accesso ai propri diritti e garantisce a tutti i cittadini le medesime effettive opportunità. Il “dovere al sostegno” da parte dello Stato e il “diritto al sostegno” del soggetto fragile trovano attuazione e compimento nel complesso dei doveri del singolo operatore che deve intervenire con tutti gli strumenti connessi all’esercizio del proprio ruolo, e nel complesso dei doveri dei responsabili dei servizi che per effetto della legge 6/2004 dovranno promuovere l’azione giuridica di tutela per le persone che non hanno parenti in grado di provvedervi. [/QUOTE]
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