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Testo
<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 269434" data-attributes="member: 49649"><p>Se, come sembra dalle tue affermazioni, i beni immobili sono di tua madre e lo son sempre stati, è lei ad essere debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per essa di Equitalia.</p><p>Ovviamente, se vi trasferisce (per vendita o donazione) le proprietà, con esse trasferisce anche i debiti contratti con i vari enti impositori. </p><p>Inoltre, qualora i beni fossero gravati da ipoteca, è bene precisare che poichè l’atto di compravendita è legittimo ed efficace, pur avendo ad oggetto un bene gravato da ipoteca , si produrranno naturalmente i suoi effetti tipici: l’acquirente acquisterà la piena proprietà del bene nello stato di fatto e di diritto in cui versava al momento della stipula del contratto.</p><p>L’ipoteca, infatti, è una garanzia reale iscritta su di un bene – ci si riferisce a beni immobili o mobili registrati – perché quest’ultimo funga da garanzia di un determinato credito. È sottoposta al regime di pubblicità obbligatoria: ciò significa che l’iscrizione nei Registri immobiliari è necessaria per rendere edotti i terzi della sussistenza della predetta garanzia che, altrimenti, non ne potrebbero venire a conoscenza in alcun altro modo. La compravendita di un bene ipotecato, quindi, non inciderà negativamente nei confronti dei terzi creditori ipotecari che, in ogni momento ed in ogni tempo, potranno aggredire il bene di cui sopra per veder soddisfatti i loro diritti. Ciò significa che laddove il venditore originario si rendesse inadempiente relativamente agli obblighi assunti nei riguardi dei creditori ipotecari, a nulla servirebbe indicare che l’immobile è ormai di proprietà di un soggetto diverso dal debitore: lo stesso bene sicuramente sarà aggredito dall’esecuzione coattiva in ragione di quell’ipoteca iscritta precedentemente rispetto al contratto di compravendita. Ciò avverrà sia nel caso in cui l’acquirente sia stato reso edotto dell’esistenza della garanzie sia nella sua assoluta inconsapevolezza. A tal proposito l’art. 2808 c.c. prevede infatti che “L’ipoteca attribuisce al creditore procedente il diritto di espropriare, anche in confronto al terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito”. Il terzo acquirente quindi, potrebbe veder venduto il suo bene in forza di quell’ipoteca già sussistente al momento del trasferimento di proprietà!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 269434, member: 49649"] Se, come sembra dalle tue affermazioni, i beni immobili sono di tua madre e lo son sempre stati, è lei ad essere debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per essa di Equitalia. Ovviamente, se vi trasferisce (per vendita o donazione) le proprietà, con esse trasferisce anche i debiti contratti con i vari enti impositori. Inoltre, qualora i beni fossero gravati da ipoteca, è bene precisare che poichè l’atto di compravendita è legittimo ed efficace, pur avendo ad oggetto un bene gravato da ipoteca , si produrranno naturalmente i suoi effetti tipici: l’acquirente acquisterà la piena proprietà del bene nello stato di fatto e di diritto in cui versava al momento della stipula del contratto. L’ipoteca, infatti, è una garanzia reale iscritta su di un bene – ci si riferisce a beni immobili o mobili registrati – perché quest’ultimo funga da garanzia di un determinato credito. È sottoposta al regime di pubblicità obbligatoria: ciò significa che l’iscrizione nei Registri immobiliari è necessaria per rendere edotti i terzi della sussistenza della predetta garanzia che, altrimenti, non ne potrebbero venire a conoscenza in alcun altro modo. La compravendita di un bene ipotecato, quindi, non inciderà negativamente nei confronti dei terzi creditori ipotecari che, in ogni momento ed in ogni tempo, potranno aggredire il bene di cui sopra per veder soddisfatti i loro diritti. Ciò significa che laddove il venditore originario si rendesse inadempiente relativamente agli obblighi assunti nei riguardi dei creditori ipotecari, a nulla servirebbe indicare che l’immobile è ormai di proprietà di un soggetto diverso dal debitore: lo stesso bene sicuramente sarà aggredito dall’esecuzione coattiva in ragione di quell’ipoteca iscritta precedentemente rispetto al contratto di compravendita. Ciò avverrà sia nel caso in cui l’acquirente sia stato reso edotto dell’esistenza della garanzie sia nella sua assoluta inconsapevolezza. A tal proposito l’art. 2808 c.c. prevede infatti che “L’ipoteca attribuisce al creditore procedente il diritto di espropriare, anche in confronto al terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito”. Il terzo acquirente quindi, potrebbe veder venduto il suo bene in forza di quell’ipoteca già sussistente al momento del trasferimento di proprietà! [/QUOTE]
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