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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 214853" data-attributes="member: 15253"><p>Stai dimenticando che esiste un chiamato all'eredità di età minore. L’art. 471 c.c. stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374.</p><p>Ex art. 320 c.c., l'eredità per i minori deve essere accettata dai genitori congiuntamente (o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, come è nel caso in discussione).</p><p>Ove questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale.</p><p>In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.</p><p>La rinuncia del figlio minore dovrebbe essere fatta dal genitore superstite (la madre), dopo ricorso al giudice tutelare che, eventualmente, l'autorizzerà a rinunciare in nome e per conto del figlio minore.</p><p>N.B.: se esiste la madre, non esiste il tutore del figlio minore.</p><p>La tutela dei minori si apre, ex art. 343 c.c., quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale (per esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 214853, member: 15253"] Stai dimenticando che esiste un chiamato all'eredità di età minore. L’art. 471 c.c. stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374. Ex art. 320 c.c., l'eredità per i minori deve essere accettata dai genitori congiuntamente (o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, come è nel caso in discussione). Ove questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale. In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. La rinuncia del figlio minore dovrebbe essere fatta dal genitore superstite (la madre), dopo ricorso al giudice tutelare che, eventualmente, l'autorizzerà a rinunciare in nome e per conto del figlio minore. N.B.: se esiste la madre, non esiste il tutore del figlio minore. La tutela dei minori si apre, ex art. 343 c.c., quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale (per esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.). [/QUOTE]
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