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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 164612" data-attributes="member: 15253"><p>La denominazione corretta è "patrocinio a spese dello Stato".</p><p>Non deve superare 10.766,33 euro.</p><p>Il valore da considerare è il "reddito <u>imponibile</u> ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione".</p><p>Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla</p><p>somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p><p>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p><p>Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p><p>In caso di richiesta relativa a procedimento penale i limiti di reddito sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.</p><p>Sempre per i procedimenti penali, vi sono casi (soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati) per cui il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti, indipendentemente da quanto è stato dichiarato. Quindi il patrocinio non viene concesso.</p><p>Vi sono altri casi in cui si può essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti (persone offese da determinati reati).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 164612, member: 15253"] La denominazione corretta è "patrocinio a spese dello Stato". Non deve superare 10.766,33 euro. Il valore da considerare è il "reddito [U]imponibile[/U] ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione". Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In caso di richiesta relativa a procedimento penale i limiti di reddito sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Sempre per i procedimenti penali, vi sono casi (soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati) per cui il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti, indipendentemente da quanto è stato dichiarato. Quindi il patrocinio non viene concesso. Vi sono altri casi in cui si può essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti (persone offese da determinati reati). [/QUOTE]
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