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Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Taglio siepe a seguito di costruzione di baracche di legno su proprietà confinante
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 320064" data-attributes="member: 15764"><p>questo è un atto arbitrario che configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In effetti la tua edere doveva essere manutentata in modo da non sconfinare con rami e radici nella proprietà altrui; ma questo non gli dava il diritto di tagliare il ramo: al limite dovevi essere tu a fare questa operazione.</p><p></p><p><strong>La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione</strong> <strong>non si applica</strong> (<strong>distanza minima dai confini di proprietà minimo 5,0 m</strong>),<strong> qualora vi sia l’assenso dei confinanti e nel rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, ai ricoveri attrezzi in legno per giardino di altezza inferiore a ml. 2.20 e di superficie massima di mq. 12.00. </strong></p><p><strong>Codice Civile, art. 873: </strong></p><p><strong>Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 320064, member: 15764"] questo è un atto arbitrario che configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In effetti la tua edere doveva essere manutentata in modo da non sconfinare con rami e radici nella proprietà altrui; ma questo non gli dava il diritto di tagliare il ramo: al limite dovevi essere tu a fare questa operazione. [B]La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione[/B] [B]non si applica[/B] ([B]distanza minima dai confini di proprietà minimo 5,0 m[/B]),[B] qualora vi sia l’assenso dei confinanti e nel rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, ai ricoveri attrezzi in legno per giardino di altezza inferiore a ml. 2.20 e di superficie massima di mq. 12.00. Codice Civile, art. 873: Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. [/B] [/QUOTE]
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